LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Coming into Force01 Gennaio 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/CONSOLIDATED/20210129
Enactment Date30 Dicembre 2018
Published date31 Dicembre 2018
Official Gazette PublicationGU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62
Parte I
Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
Art 1 (commi 1-100).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. Resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17.

  2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019. L'aliquota ordinaria dell'IVA e' ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019, e' incrementata di 0,3 punti percentuali per l'anno 2020 ed e' incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi.

  3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

  4. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri gia' previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si da' luogo a rimborsi di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni

    .

  5. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi ».

  6. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.

  7. Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalita' diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  8. Per le finalita' di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa di 17,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  9. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:

    54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

    55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54:

    a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

    b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita' contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita' esercitate

    ;

    b) al comma 56, le parole: « dei requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « del requisito »;

    c) al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti:

    d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;

    d-bis) le persone fisiche la cui attivita' sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro

    ;

    d) al comma 65, lettera c), le parole: « ai limiti » sono sostituite dalle seguenti: « al limite »;

    e) al comma 71, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « il requisito »;

    f) al comma 73, il primo periodo e' soppresso;

    g) al comma 74, terzo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;

    h) al comma 82:

    1) al primo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;

    2) al terzo periodo, le parole: « sussistano le condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « sussista la condizione »;

    3) al quarto periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;

    i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;

    l) al comma 87, la parola: « triennio » e' sostituita dalla seguente: « quinquennio ».

    10. L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' sostituito dall'allegato 2 annesso alla presente legge.

    11. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014...

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