LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 - Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti

Coming into Force11 Aprile 1981
Enactment Date23 Marzo 1981
Published date27 Marzo 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/03/27/081U0091/CONSOLIDATED/20200229
Official Gazette PublicationGU n.86 del 27-03-1981
Capo I SPORT PROFESSIONISTICO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Attivita' sportiva

L'esercizio dell'attivita' sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, e' libero.

Art 2.

Professionismo sportivo

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attivita' sportiva a titolo oneroso con carattere di continuita' nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attivita' dilettantistica da quella professionistica.

Art 3.

Prestazione sportiva dell'atleta

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. l'attivita' sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

  2. l'atleta non sia contrattualmente vincolato per cio' che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

  3. la prestazione che e' oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Art 4.

Disciplina del lavoro subordinato sportivo

Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullita', tra lo sportivo e la societa' destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La societa' ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovra' essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potra' essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la societa' sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non puo' contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della liberta' professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso ne' puo' essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle societa' e degli sportivi per la corresponsione della indennita' di anzianita' al termine

dell'attivita' sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice

civile. Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

Art 5.

Cessione del contratto

Il contratto di cui all'articolo precedente puo' contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto.

E' ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

E' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa' sportiva ad un'altra, purche' vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle federazioni sportive nazionali.

Art 6.

Indennita' di preparazione e promozione

Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista e' libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della societa' firmataria del nuovo contratto alla societa' sportiva titolare del precedente contratto di una indennita' di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel caso di primo contratto, l'indennita' prevista dal comma precedente puo' essere dovuta alla societa' o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attivita' dilettantistica.

Alla societa' o all'associazione sportiva che, in virtu' di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto puo' essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalita' stabilite dalle diverse federazioni sportive in relazione all'eta' degli atleti e alle caratteristiche dei singoli.

La indennita' di preparazione e di promozione dovra' essere reinvestita, anche dalle societa' o associazioni che svolgono attivita' dilettantistica, nel perseguimento di fini sportivi.

Art 6.

(( (Premio di addestramento e formazione tecnica)

  1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della societa' od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attivita' dilettantistica o giovanile.

  2. Alla societa' od alla associazione sportiva che, in virtu' di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto puo' essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalita' stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'eta' degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

  3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovra' essere reinvestito, dalle societa' od associazioni che svolgono attivita' dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.))

Art 7.

Tutela sanitaria

L'attivita' sportiva professionistica e' svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicita' almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanita'.

La scheda sanitaria e' istituita, aggiornata e custodita a cura della societa' sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle societa' sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.

L'istituzione e· l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attivita' degli sportivi professionisti.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

Art 8.

Assicurazione contro i rischi

Le societa' sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attivita' sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'eta' ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

Art 8.

Assicurazione contro i rischi

Le societa' sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento...

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