LEGGE 18 aprile 1962, n. 230 - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

Coming into Force15 Agosto 1962
End of Effective Date23 Ottobre 2001
Enactment Date18 Aprile 1962
Published date17 Maggio 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/05/17/062U0230/CONSOLIDATED/20011009
Official Gazette PublicationGU n.125 del 17-05-1962
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.

E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:

  1. quando cio' sia richiesto dalla speciale natura dell'attivita' lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;

  2. quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

  3. quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;

  4. per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente, impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuita' di impiego nell'ambito dell'azienda;

  5. nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli.

L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta da atto scritto.

Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.

La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi.

L'elenco delle attivita' di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sara' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potra' essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attivita' si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi.

Art 1.

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.

E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:

  1. quando cio' sia richiesto dalla speciale natura dell'attivita' lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;

  2. quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

  3. quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;

  4. per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente, impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuita' di impiego nell'ambito dell'azienda;

e)nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi.

L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta da atto scritto.

Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.

La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi.

L'elenco delle attivita' di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sara' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potra' essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attivita' si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi.

Art 1.

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.

E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:

  1. quando cio' sia richiesto dalla speciale natura dell'attivita' lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;

  2. quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

  3. quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;

  4. per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente, impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuita' di impiego nell'ambito dell'azienda;

  5. nelle assunzioni di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT