DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione

Coming into Force19 Aprile 2000
Published date18 Aprile 2000
Enactment Date25 Febbraio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/04/18/000G0137/CONSOLIDATED/20160304
Official Gazette PublicationGU n.91 del 18-04-2000 - Suppl. Ordinario n. 62
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista la legge 5 febbraio 1999. n. 25, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1998)", ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 31;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ed in particolare l'articolo 9;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione e definizioni

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformita' delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. 2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

    a) "attrezzature a pressione": i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili;

    b) "recipiente": un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente puo' essere composto di uno o piu' camere;

    c) "tubazioni": i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorche' essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni;

    d) "accessori di sicurezza": i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:

    1) i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);

    2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i dispositivi di "misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)";

    e) "accessori a pressione": i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione;

    f) "insiemi": varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale;

    g) "pressione": la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto e' di conseguenza indicato con un valore negativo;

    h) "pressione massima ammissibile (PS)": la pressione massima per la quale l'attrezzatura e' progettata, specificata dal fabbricante. Essa e' definita nel punto, specificato dal fabbricante, in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell'attrezzatura o, se non idoneo, in qualsiasi altro punto specificato;

    i) "temperatura minima/massima ammissibile (TS)": le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura e' progettata, specificate dal fabbricante;

    l) "volume (V)": il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti;

    m) "dimensione nominale (DN)": la designazione numerica, contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero, della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Il numero e' arrotondato per fini di riferimento e non e' in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione;

    n) "fluidi": i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonche' le loro miscele. Un fluido puo' contenere una sospensione di solidi;

    o) "giunzioni permanenti": le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi;

    p) "approvazione europea di materiali": il documento tecnico, rilasciato ai sensi dell'articolo 11, che definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata;

    q) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di una attrezzatura o di un insieme di cui all'articolo 1, comma 1, a titolo oneroso o gratuito, ai fini della commercializzazione o dell'utilizzazione;

    r) "messa in servizio": la prima utilizzazione di una attrezzatura o di un insieme di cui all'articolo 1, comma 1, nel territorio dell'Unione europea;

    s) "fabbricante": il soggetto che assume la responsabilita' della progettazione e della costruzione di una attrezzatura a pressione o di un insieme immessi sul mercato a suo nome;

    t) "entita' terza riconosciuta": il soggetto riconosciuto a norma dell'articolo 13, distinto dall'organismo notificato di cui all'articolo 12, che, in alternativa a quest'ultimo, puo' essere preposto specificatamente alla valutazione delle giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione delle attrezzature, ovvero alla valutazione delle prove non distruttive, in conformita' a quanto previsto dall'allegato I, rispettivamente ai punti 3.1.2 e 3.1.3;

    u) "ispettorato degli utilizzatori": il soggetto designato a norma dell'articolo 14 per lo svolgimento delle procedure per la valutazione di conformita', di cui ai moduli A1, C1, F e G dell'allegato III, esclusivamente con riferimento ad attrezzature e insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo industriale di cui fa parte l'ispettorato.

  2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

    a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;

    b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonche' canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici;

    c) le attrezzature di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, in materia di recipienti semplici a pressione;

    d) le attrezzature di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 284 del 14 ottobre 1992, in materia di aerosol;

    e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli disciplinati dalle seguenti disposizioni:

    1) legge 27 dicembre 1973, n. 942, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

    2) legge 8 agosto 1977, n. 572, e decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 relativi all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

    3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 99 del 30 aprile 1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;

    f) le attrezzature appartenenti alla categoria I a norma dell'articolo 9 e dell'allegato II e contemplate da una delle seguenti disposizioni:

    1) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, relativo alle macchine;

    2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativo agli ascensori;

    3) legge 18 ottobre 1977, n. 791 e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

    4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici;

    5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a gas;

    6) decreto del Presidente della Repubblica 23...

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