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Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' l'articolo 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, come modificata dall'articolo 10 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni) 1. Il presente regolamento riguarda:
-
gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la
produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione
ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una
temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a
105 gradi centigradi; essi sono di seguito denominati
"apparecchi". Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad
aria soffiata nonche' i corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori;
-
i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i
sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai
corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con
tali bruciatori, commercializzati separatamente per uso
professionale e destinati ad essere incorporati in un
apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas; essi sono di seguito denominati "dispositivi".
Ai fini del presente regolamento si intende per "combustibile gassoso" qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso alla temperatura di 150 gradi centigradi e alla pressione di 1 bar. 3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui al comma 1, lettera a), gli apparecchi realizzati e destinati specificamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali. 4. Ai fini del presente regolamento un apparecchio si considera "usato normalmente" quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) e' correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione, conformemente alle istruzioni del fabbricante;
-
e' usato nel normale campo di variazione della qualita' del gas
e della pressione di alimentazione; c) e' usato per gli scopi per cui e' stato costruito o in modi
ragionevolmente prevedibili.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' l'articolo 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, come modificata dall'articolo 10 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni).
((1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed ai relativi accessori, di seguito indicati anche con "apparecchi" e "accessori", secondo il campo di applicazione previsto dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2016/426.
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/426.))
Art
2.
(Requisiti essenziali)
Gli apparecchi possono essere immessi in commercio e posti in servizio solo se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
Apparecchi e dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali che sono loro applicabili e che figurano nell'allegato I. Istruzioni e avvertenze devono essere redatte nella lingua indicata nello stesso allegato I, punto 1.2..
Art
2.
(Opzione linguistica).
1. Le istruzioni ed informazioni che accompagnano apparecchi ed accessori ai sensi dei punti 1.5 e 1.7 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426, nonche' la traduzione della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento europeo, per apparecchi ed accessori immessi o messi a disposizione nel mercato italiano, sono redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.
Art
3.
(Presunzione di conformita') 1. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, apparecchi e dispositivi fabbricati in conformita': a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le
norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee;
alle norme nazionali che li riguardano, nei settori in cui
norme armonizzate non siano state ancora emanate.
Le norme di cui al comma 1, lettera a), sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli spetti relativi alla sicurezza degli incendi, e pubblicate, unitamente al testo delle norme stesse, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana con i corrispondenti riferimenti delle norme armonizzate recepite.
Le norme di cui al comma 1, lettera b), compatibili con i requisiti essenziali di cui all'allegato I, sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza dagli incendi, e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; tali norme sono trasmesse alla Commissione europea ai fini del riconoscimento della presunzione di conformita'.
Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nell'allegato VII sono in- dicate le norme nazionali che recepiscono norme i cui riferimenti sono stati gia' pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
Art
3.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121
Art
4.
(Immissione in commercio)
Non possono essere immessi in commercio o posti in servizio apparecchi privi o muniti indebitamente della marcatura CE di conformita' prevista all'articolo 5, ne' dispositivi privi o muniti indebitamente della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2.
Art
4.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121
Art
5.
(Marcatura CE di conformita')
La marcatura CE di conformita' e le indicazioni di cui all'allegato III, sono apposte in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile, sull'apparecchio o sulla targa di identificazione ad esso stabilmente fissata; la targa deve essere tale da non poter essere riutilizzata.
E' vietato apporre sugli apparecchi marcature o iscrizioni che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla targa di identificazione puo' essere apposto ogni altro marchio, purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.
Art
5.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121
Art
6.
(Metodi per attestare la conformita' degli apparecchi) l. I metodi per attestare la conformita' degli apparecchi fabbricati in serie sono i seguenti:
l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1;
prima dell'immissione in commercio, a scelta del fabbricante:
1) la dichiarazione CE di conformita' al tipo, prevista
dall'allegato II, punto 2;
2) la dichiarazione CE di conformita' al tipo, a garanzia della
qualita' della produzione, prevista dall'allegato II, punto 3;
3) la dichiarazione CE di conformita' al tipo, a garanzia della
qualita' del prodotto, prevista dall'allegato II, punto 4;
4) la verifica CE prevista dall'allegato II, punto 5.
Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico o in piccola quantita', il fabbricante puo' ricorrere alla verifica CE dell'esemplare unico prevista dall'allegato II, punto 6.
Al termino dell'adempimento di cui al comma 1, lettera b), o di quello di cui al comma 2, sugli apparecchi conformi viene apposta la marcatura CE di conformita', secondo le modalita' prescritte dall'articolo 5.
Le spese relative ai metodi per attestare la conformita' degli apparecchi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.
Art
6.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121
Art
7.
(Metodi per attestare la conformita' dei dispositivi)
I metodi per attestare la conformita' dei dispositivi sono quelli di cui...