DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 311 - Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Coming into Force05 Ottobre 1991
Published date04 Ottobre 1991
Enactment Date27 Settembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/10/04/091G0353/CONSOLIDATED/20160525
Official Gazette PublicationGU n.233 del 04-10-1991
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio, in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai recipienti saldati fabbricati in serie, soggetti ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto e non destinati ad essere esposti alla fiamma, di seguito indicati come "recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche:

    1. le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualita' non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;

    2. il recipiente e' costituito:

      da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavita' rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi e' lo stesso della parte cilindrica;

      oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;

    3. la pressione massima di esercizio del recipiente e' inferiore

      o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacita' del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l;

    4. la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50 ›C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 ›C per i recipienti in acciaio e 100 ›C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.

  2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi nucleari la cui difettosita' puo' causare una emissione di radioattivita', quelli appositamente previsti per l'installazione o la propulsione di navi o aeromobili, nonche' gli estintori.

Art 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie, di seguito indicati come "recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche:

    ((a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma;

    a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualita' non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;))

    1. il recipiente e' costituito:

      da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavita' rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi e' lo stesso della parte cilindrica;

      oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;

    2. la pressione massima di esercizio del recipiente e' inferiore

      o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacita' del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l;

    3. la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50 ›C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 ›C per i recipienti in acciaio e 100 ›C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.

  2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi nucleari la cui difettosita' puo' causare una emissione di radioattivita', quelli appositamente previsti per l'installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili, nonche' gli estintori.

Art 1 bis.

Art. 1-bis (Definizioni).

((1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un recipiente per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

  2. «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un recipiente sul mercato dell'Unione;

  3. «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un recipiente oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

  4. «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

  5. «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un recipiente proveniente da un Paese terzo;

  6. «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un recipiente;

  7. «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

  8. «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un recipiente deve soddisfare;

  9. «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

  10. «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

  11. «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

  12. «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi a un recipiente;

  13. «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

  14. «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un recipiente gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

  15. «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un recipiente presente nella catena di fornitura;

  16. «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

  17. «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il recipiente e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.))

Art 2.

Condizioni per l'immissione sul mercato e l'utilizzazione

  1. E' consentita l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la utilizzazione dei recipienti, purche', a seguito di corretta installazione, di manutenzione adeguata e di impieghi conformi alla loro destinazione, non compromettano la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni.

  2. Dal 1› luglio 1992 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei recipienti sono condizionate al rispetto delle prescrizioni degli articoli seguenti.

Art 2.

Messa a disposizione sul mercato, e disposizioni transitorie

  1. E' consentita la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio dei recipienti, purche', a seguito di corretta installazione, di manutenzione adeguata e di impieghi conformi alla loro destinazione, non compromettano la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni.

2. I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 conformemente alle direttive codificate con la direttiva 2009/105/CE ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente. I certificati rilasciati da organismi di controllo autorizzati a norma di tali direttive ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione sono validi a norma della presente decreto fino alla loro scadenza.

2-bis. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano il mantenimento in vigore o l'adozione di disposizioni finalizzate a prescrivere i requisiti necessari per assicurare, conformemente alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei recipienti, senza implicare alcuna modifica dei recipienti rispetto a quanto prescritto dal presente decreto.

Art 3.

Requisiti di sicurezza

  1. I recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato I.

  2. I recipienti il cui prodotto PS x V e' inferiore o pari a 50 bar x l devono essere fabbricati secondo le norme di cui al titolo I del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modifiche e integrazioni, e devono recare le iscrizioni previste al punto 1 dell'allegato II, eccetto il marchio CE di cui all'art. 4.

  3. E' consentita l'immissione sul mercato dei recipienti di cui al comma 2 fabbricati negli Stati membri della CEE secondo le regole ivi vigenti e che rechino le iscrizioni previste dal medesimo comma 2.

Art 3.

Requisiti di sicurezza

  1. I recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l devono...

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