CONCORSO - Concorso, per titoli ed esami, per l''ammissione di dodici allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo, da assegnare al Corpo di stato maggiore ed al Corpo delle capitanerie di porto con obbligo di ferma di anni dodici.

IL DIRETTORE GENERALE

per il personale militare di concerto con

Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1957, concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive modificazioni;

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibile;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante, tra l'altro, norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate;

Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del sevizio militare volontario femminile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per gli ufficiali piloti della Marina;

Vista il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, possono essere indicati specifici requisiti psico-fisici nei bandi di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente la disciplina del servizio civile nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita';

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;

Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 12 allievi ufficiali piloti di complemento della marina militare ad un corso di pilotaggio aereo, con obbligo di ferma di anni dodici, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, ovvero in applicazione delle disposizioni della emananda legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, nonche' in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari della Marina;

Ravvisata l'opportunita' che venga svolta una prova di preselezione da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione alle successive prove di abilita' natatoria e di conoscenza della lingua inglese di un numero di concorrenti non superiore a tredici volte quello dei posti messi a concorso offra adeguate garanzie di selezione;

Visto l'articolo 16 del precitato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

  1. E' indetto per l'anno 2008, un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dodici allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12. I posti sono cosi' ripartiti:

    - 8 (otto) per il Corpo di stato maggiore;

    - 4 (quattro) per il Corpo delle capitanerie di porto.

  2. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile, che di sesso femminile.

  3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2008. In tal caso l'amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

    Art. 2.

    Requisiti di partecipazione

  4. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i concorrenti che:

    1. abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventitreesimo, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

    2. siano in possesso della cittadinanza italiana;

    3. godano dei diritti civili e politici;

    4. abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, o del genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore, a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare;

    5. siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari oppure di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata quadriennale se integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

      Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione al concorso, i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai titoli di studio conseguiti in Italia.

      A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta;

    6. non siano stati destituiti, dispensati o decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' siano stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi...

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