LEGGE 7 giugno 1990, n. 144 - Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare

Coming into Force28 Giugno 1990
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date13 Giugno 1990
Enactment Date07 Giugno 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/06/13/090G0188/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.136 del 13-06-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' sostituito dal seguente:

"Gli ufficiali di complemento della Marina militare piloti dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto sono reclutati rispettivamente tra gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.
  1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente:

" 1. E' facolta' del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto; di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciali".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.
  1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituita dalla seguente:

" b) per la Marina da:

1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;

2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo di stato maggiore;

3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo delle capitanerie di porto;

4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;".

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.
  1. Gli ufficiali della Marina militare piloti di complemento del Corpo di stato maggiore in ferma sessennale, in servizio da almeno cinque anni o in congedo da non piu' di tre anni, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti per...

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