Art
1.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali di complemento della Marina militare piloti dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto sono reclutati rispettivamente tra gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare".
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
2.
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente:
" 1. E' facolta' del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto; di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciali".
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
3.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituita dalla seguente:
" b) per la Marina da:
1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;
2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo di stato maggiore;
3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo delle capitanerie di porto;
4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;".
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66