CONCORSO (scad. 9 agosto 2004)

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'articolo 16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'articolo 26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391; Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, ed in particolare l'articolo 1, ai sensi del quale la condizione di privo di vista non implica di per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per l'accesso agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato; Considerato in proposito che la condizione di privo di vista e' causa di inidoneita' per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, stante il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 6 e 7 dell'articolo 3, concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e il titolo preferenziale relativo all'eta'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante il regolamento per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali, tra l'altro, del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza e la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente l'istituzione del servizio civile nazionale; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato; Visto la legge 27 marzo 2004, n. 77, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, in base al quale il Corpo forestale dello Stato e' stato autorizzato ad assumere, in deroga all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, tra l'altro, cinquecento allievi agenti mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004; Considerato che l'ultimo concorso esperito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 201/95 e' quello bandito con il D.D.G. 24 settembre 1997 e che, delle ulteriori vacanze d'organico successivamente maturate in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, la percentuale di legge riservata ai volontari in ferma triennale nelle Forze armate risulta rispettata mediante i primi cinque concorsi annuali gia' banditi ai sensi del citato decreto 332/97; Considerate quindi le attuali vacanze d'organico relative a posti non riservati; Ritenuto di dover bandire un pubblico concorso per esame per la nomina di cinquecento allievi agenti del Corpo forestale dello Stato secondo la procedura di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 201/95; Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati e che pertanto si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede, o le sedi, della prova preliminare e della prova d'esame; Considerata l'opportunita' di prevedere che agli accertamenti successivi alla prova preliminare e quindi alla prova d'esame venga ammesso un numero di candidati idonei alle predette prove non sproporzionato rispetto ai posti messi a concorso; Decreta Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico per esame per la...

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