LEGGE 6 marzo 2001, n. 64 - Istituzione del servizio civile nazionale

Coming into Force06 Aprile 2001
Published date22 Marzo 2001
Enactment Date06 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/22/001G0119/CONSOLIDATED/20170802
Official Gazette PublicationGU n.68 del 22-03-2001
CAPO I DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Principi e finalita').

  1. E' Istituito il servizio civile nazionale finalizzato a: a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari; b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarieta' sociale;

  1. promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

  2. partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

  3. contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attivita' svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

Art 2.

(Delega al Governo).

  1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile e' prestato su base esclusivamente volontaria.

  2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalita' di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

    a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste annualmente;

    b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;

    c) funzionalita' dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate; d) utilita' sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;

    e) funzionalita' e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);

    f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;

    g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;

    h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;

    i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;

    l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.

  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.

Art 3.

(Enti e organizzazioni privati).

  1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al

servizio civile volontario; c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di

cui all'articolo 1; d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

Art 3 bis.

Art. 3-bis. (Sanzioni amministrative).

  1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

  2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalita' di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignita' del volontario si applicano una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:

    1. diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;

    2. revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attivita';

    3. interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;

    4. cancellazione...

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