LEGGE 27 marzo 2004, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca

Coming into Force28 Marzo 2004
Enactment Date27 Marzo 2004
Published date27 Marzo 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/03/27/004G0111/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.73 del 27-03-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. In relazione alle esigenze relative alle attivita' di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unita' di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato", sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,"; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato puo' chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unita' di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze...

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