CONCORSO (scad. 22 giugno 2004)

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali; Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modifiche; Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211, recante modifiche al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifica dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271, recante modificazioni alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984, n. 538, concernente modificazioni alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato; Viste le leggi 19 febbraio 1981, n. 27 e 6 agosto 1984, n. 425; Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri di giustizia e dell'economia e delle finanze in data 16 luglio 2003, registrato dalla Corte dei conti in data 21 luglio 2003, reg. 8, foglio 398; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; Visto l'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, ed in particolare l'art. 5, comma 3, Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto l'art. 16, terzo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di Avvocato dello Stato. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di regolare condotta civile e morale in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto ed appartenenti alle seguenti categorie: a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio; b) magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di Tribunale; c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica equiparata a quella di magistrato di Tribunale della magistratura ordinaria; d) magistrati amministrativi; e) avvocati attualmente iscritti all'albo con l'anzianita' di iscrizione non inferiore a sei anni; f) dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; g) professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato la relativa domanda in carta libera entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La data di arrivo delle domande e' stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, e deve indicare il proprio codice fiscale, nonche' il proprio domicilio e numero telefonico. Gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio (v. schema di domanda contenuto nell'allegato a). I magistrati dell'ordine giudiziario, quelli della giustizia militare ed i magistrati amministrativi debbono allegare alla domanda la copia conforme all'originale dello stato di servizio, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto (v. schema di domanda contenuto nell'allegato b). Gli avvocati debbono dichiarare nella domanda (v. schema di domanda contenuto nell'allegato c): cognome e nome, codice fiscale; la data ed il luogo di nascita; il possesso della cittadinanza italiana; il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti; il possesso della laurea in giurisprudenza; la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli avvocati dovranno inoltre allegare alla domanda il certificato dell'ordine degli avvocati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno sei anni. I dipendenti dello Stato debbono allegare alla domanda la copia conforme all'originale dello stato di servizio, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto (vedi schema di domanda contenuto nell'allegato d). I professori universitari e gli assistenti universitari debbono allegare alla domanda la copia conforme all'originale dello stato di servizio, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto (v. schema di domanda contenuto nell'allegato d). I dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici debbono allegare alla domanda la copia conforme all'originale dello stato di servizio o documentazione equivalente di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto da cui risulti che la loro assunzione avvenne mediante pubblico...

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