DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1980, n. 271 - Modificazioni alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato

Coming into Force09 Luglio 1980
Enactment Date16 Maggio 1980
Published date24 Giugno 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/06/24/080U0271/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.171 del 24-06-1980
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina dei concorsi ad avvocato e procuratore dello Stato;

Considerata l'esigenza di un adeguamento della disciplina anzidetta, allo scopo di assicurare una maggiore speditezza ai procedimenti concorsuali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta:

Art 1.

All'art. 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e' aggiunto il seguente comma:

"Le prove scritte possono aver luogo anche nelle altre sedi indicate nel decreto che indice il concorso o in successivo atto da comunicare ai partecipanti del concorso. A questi sara' segnalata la sede di partecipazione alla prova cui saranno assegnati in relazione alla residenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso, mediante pubblicazione di apposito atto in Gazzetta Ufficiale".

Art 2.

L'art. 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e' sostituito dalla seguente disposizione:

"La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di avvocato dello Stato e' composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonche' da un magistrato della Corte di cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle universita', designati rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei l'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale.

Un avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

I componenti la commissione ed il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato".

Art 3.

L'art. 16...

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