LEGGE 3 gennaio 1991, n. 3 - Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato

Coming into Force08 Gennaio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/01/07/091G0008/ORIGINAL
Enactment Date03 Gennaio 1991
Published date07 Gennaio 1991
Official Gazette PublicationGU n.5 del 07-01-1991
Articoli

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quaranta e di venti unita'. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e' conseguentemente sostituita da quella allegata alla presente legge.

  2. Con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103, la parola "sette" e' sostituita dalla parola "cinque" e le anzianita' previste dal comma terzo, nonche' dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla meta'.

  3. Per la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione di nuove sedi distrettuali e per il potenziamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle normali dotazioni di bilancio, e' autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire due miliardi.

  4. La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art 2.
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.000.000.000 per l'anno 1990 ed in lire 6.500.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione degli organici dell'Avvocatura generale dello Stato".

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT