LEGGE 20 giugno 1955, n. 519 - Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

Coming into Force16 Luglio 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/07/01/055U0519/CONSOLIDATED/19970227
Enactment Date20 Giugno 1955
Published date01 Luglio 1955
Official Gazette PublicationGU n.149 del 01-07-1955
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La nomina a sostituto avvocato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:

  1. gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;

  2. i magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

  3. i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

  4. i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

  5. gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianita' di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque.

Non e' richiesto il minimo di anzianita' di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero gia' in possesso dei requisiti di cui alla lettera e).

Art 1.

La nomina a sostituto avvocato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:

((a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;

  1. i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario));

  2. i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

  3. i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

  4. gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianita' di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque.

Non e' richiesto il minimo di anzianita' di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero gia' in possesso dei requisiti di cui alla lettera e).

Art 1.

La nomina a sostituto avvocato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:

  1. gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;

  2. i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;

  3. i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

  4. i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che...

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