DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1984, n. 538 - Modificazioni alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e procuratore dello Stato

Coming into Force19 Settembre 1984
Enactment Date18 Agosto 1984
Published date04 Settembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/09/04/084U0538/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.243 del 04-09-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211;

Ritenuta la necessita' di apportare talune modifiche alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e procuratore dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

L'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e' sostituito dal seguente:

"A ciascun candidato sono consegnate due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.

Il candidato, compiuto il proprio lavoro senza apporre sottoscrizioni od altro contrassegno, lo inserisce nella busta grande, in minuta ed in copia, o soltanto in minuta se la copia non sia stata fatta. Il candidato scrive sul cartoncino il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita; quindi, messo il cartoncino nella busta piccola, la suggella e la inserisce nella busta grande, che richiude e rimette al presidente della commissione o a chi, nel momento, ne fa le veci.

Il presidente o commissario, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone la firma trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

Al termine della prova tutte le buste sono raccolte in uno o piu' pieghi suggellati dal presidente e firmati all'esterno dal presidente medesimo, da un altro membro della commissione e dal segretario.

Di tutto quanto avviene durante la prova il segretario stende processo verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal segretario medesimo".

Art 2.

L'art. 24 del regio decreto 30 ottobre 1933...

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