ERRATA-CORRIGE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, concernente le norme transitorie dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e successive modifiche, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modifiche; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche; Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 17 ottobre 1991, n. 335, concernente l'istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte di Appello di Trento; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, concernente la modifica della disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali; Visto l'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la legge 13 febbraio 2001 n. 48, recante aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in Magistratura; Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 20 novembre 2002, con la quale e' stato indetto un concorso a sette posti di uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano di cui cinque posti per il gruppo di lingua tedesca e due per il gruppo di lingua ladina; Decreta: Art. 1. E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di uditore giudiziario per gli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano, di cui cinque riservati al gruppo di lingua tedesca e due al gruppo di lingua ladina.

Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante: a) sia cittadino italiano ed appartenga ad uno dei due gruppi linguistici tedesco e ladino (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica); b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici; c) sia di condotta incensurabile; d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza; e) abbia compiuto l'eta' di ventuno anni e non superato quella di quaranta, salvo i casi di elevazione di cui al successivo articolo; f) per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di eta'; g) sia in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; h) sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira; i) sia in regola con le norme relative agli obblighi militari. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 20 decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dall'art. 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

Art. 3. Elevazione del limite di eta' Il limite di eta' di 40 anni e' elevato: a) di un anno per gli aspiranti che siano coniugati; b) di un anno per ogni figlio vivente; c) di cinque anni in favore dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato entro il quarantesimo anno di eta'. Detta elevazione del limite di eta' non si cumula con quelle previste da altre disposizioni vigenti; d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di eta' per i candidati che siano...

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