DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1958, n. 916 - Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie

Coming into Force26 Settembre 1958
Enactment Date16 Settembre 1958
Published date25 Settembre 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/09/25/058U0916/CONSOLIDATED/20171229
Official Gazette PublicationGU n.232 del 25-09-1958
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO
CAPO I ELEZIONI DEI MAGISTRATI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
SEZIONE 1ª - Collegi e uffici elettorali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195, che autorizza il Governo ad emanare le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione e quelle di coordinamento della legge anzidetta con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: SEZIONE 1ª - Collegi e uffici elettorali. Art. 1. Collegi elettorali per l'elezione dei magistrati di corte d'appello e dei magistrati di tribunale.

I collegi istituiti dall'art. 26 della legge comprendono il territorio dei distretti di corte di appello indicati per ciascuno di essi nell'annessa tabella A. Nella stessa tabella e' indicato il capoluogo di ciascun collegio.

Art 2.

Uffici elettorali

Per l'elezione dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e dei magistrati di corte di cassazione e' istituito un ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.

Per l'elezione dei magistrati di corte di appello e per l'elezione dei magistrati di tribunale e' istituito un ufficio elettorale, rispettivamente presso ciascuna corte di appello o sezione distaccata di corte di appello e presso ciascun tribunale.

Per l'elezione dei magistrati indicati nel comma precedente e' istituito altresi', in ciascun collegio, un ufficio centrale elettorale presso la corte di appello del capo luogo del collegio stesso.

Art 3.

Composizione degli uffici elettorali

L'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione e' composto di un presidente di sezione, che lo presiede, e di due magistrati di corte di cassazione, designati dal Primo Presidente.

Gli uffici elettorali presso le Corti di appello e presso le sezioni distaccate delle Corti di appello sono composti di tre magistrati di corte di appello in servizio nel territorio del distretto, il piu' anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di corte di appello nominato dal Presidente della Corte.

Gli uffici elettorali presso i tribunali sono composti di tre magistrati di tribunale in servizio nel territorio del circondario, il piu' anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente del Tribunale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente del Tribunale.

L'ufficio centrale elettorale presso le corti di appello dei capoluoghi di collegio e' composto del Presidente della Corte, ovvero di un presidente di sezione da lui delegato, che lo presiede, di due magistrati di corte di appello e; di due magistrati di tribunale, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente della Corte.

SEZIONE 2ª - Elettorato attivo e passivo
Art 4.

Categorie di elettori e di eleggibili

L'appartenenza dei magistrati, nel giorno della elezione alle categorie di elettori e di eleggibili indicate nell'art. 23 della legge, si determina con riferimento alla data del decreto di nomina o di promozione.

Art 5.

Appartenenza dei magistrati alle circoscrizioni degli uffici e ai collegi elettorali

Ai fini della determinazione dell'ufficio e del collegio elettorale, secondo le disposizioni degli articoli 25 e 27 della legge, il magistrato trasferito si considera appartenente alla circoscrizione, dell'ufficio di provenienza finche' non abbia assunto servizio nel nuovo. Questa disposizione si applica anche nel caso di destinazione a seguito di promozione, ferma tuttavia, per quanto concerne il cambiamento di categoria, la disposizione dell'articolo che precede.

Agli stessi effetti di cui al comma precedente:

  1. i magistrati in supplenza o in applicazione continuativa, ovvero collocati fuori ruolo per incarichi speciali ai sensi dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario o di altre disposizioni di legge, ovvero comunque addetti continuativamente ad altri uffici, anche non giudiziari, si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio nel quale prestano effettivo servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione;

  2. i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa.

I magistrati comunque in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la rispettiva categoria, presso gli uffici elettorali di Roma.

Art 6.

Formazione delle liste degli elettori e degli eleggibili

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione del corpo elettorale, il Ministro per la grazia e giustizia comunica:

  1. al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, l'elenco dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e quello dei magistrati di corte di cassazione, con l'indicazione dell'ufficio giudiziario cui ciascuno di essi e' addetto;

  2. al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle corti di appello, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio presso uffici non giudiziari e di quelli collocati fuori ruolo;

  3. al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e al Presidente della corte di appello di Boma, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio fuori del territorio dello Stato, nonche' quelli dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative.

Il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, di concerto con il Procuratore Generale, forma la lista generale dei magistrati di corte di cassazione, indicando separatamente quelli con ufficio direttivo, con l'indicazione, per tutti, dell'ufficio di appartenenza, e la trasmette ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello.

I presidenti delle corti di appello, di concerto con i procuratori generali, formano due liste dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nei rispettivi distretti: nella prima sono iscritti i magistrati di corte di appello, nella seconda i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari. Estratti di quest'ultima lista, comprendenti i magistrati in servizio in ciascun circondario, sono trasmessi ai presidenti dei rispettivi tribunali.

I presidenti delle Corti di appello inviano copia delle due liste indicate nel precedente comma al Presidente della corte di appello del capoluogo del collegio, il quale, di concerto con il Procuratore generale, forma due liste generali dei magistrati in servizio nei distretti compresi nel Collegio, indicando per ciascuno l'ufficio di appartenenza. Copie della prima lista, nella quale sono iscritti i magistrati di corte di appello, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello del collegio; copie della seconda, in cui sono iscritti i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali compresi nel collegio medesimo.

Art 7.

Magistrati esclusi dal voto e non eleggibili

Nelle liste di cui all'articolo precedente non sono iscritti i magistrati sospesi dalle funzioni.

In corrispondenza dei nomi dei magistrati che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 24 della legge e' apposta l'annotazione "non eleggibile". La stessa annotazione e' apposta in corrispondenza dei nomi degli aggiunti giudiziari e dei magistrati di tribunale con meno di quattro anni di anzianita' alla data delle elezioni.

Art 8.

Deposito delle liste

Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la votazione, la...

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