Art
4.
Categorie di elettori e di eleggibili
L'appartenenza dei magistrati, nel giorno della elezione alle categorie di elettori e di eleggibili indicate nell'art. 23 della legge, si determina con riferimento alla data del decreto di nomina o di promozione.
Art
5.
Appartenenza dei magistrati alle circoscrizioni degli uffici e ai collegi elettorali
Ai fini della determinazione dell'ufficio e del collegio elettorale, secondo le disposizioni degli articoli 25 e 27 della legge, il magistrato trasferito si considera appartenente alla circoscrizione, dell'ufficio di provenienza finche' non abbia assunto servizio nel nuovo. Questa disposizione si applica anche nel caso di destinazione a seguito di promozione, ferma tuttavia, per quanto concerne il cambiamento di categoria, la disposizione dell'articolo che precede.
Agli stessi effetti di cui al comma precedente:
i magistrati in supplenza o in applicazione continuativa, ovvero collocati fuori ruolo per incarichi speciali ai sensi dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario o di altre disposizioni di legge, ovvero comunque addetti continuativamente ad altri uffici, anche non giudiziari, si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio nel quale prestano effettivo servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione;
i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa.
I magistrati comunque in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la rispettiva categoria, presso gli uffici elettorali di Roma.
Art
6.
Formazione delle liste degli elettori e degli eleggibili
Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione del corpo elettorale, il Ministro per la grazia e giustizia comunica:
al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, l'elenco dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e quello dei magistrati di corte di cassazione, con l'indicazione dell'ufficio giudiziario cui ciascuno di essi e' addetto;
al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle corti di appello, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio presso uffici non giudiziari e di quelli collocati fuori ruolo;
al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e al Presidente della corte di appello di Boma, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio fuori del territorio dello Stato, nonche' quelli dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative.
Il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, di concerto con il Procuratore Generale, forma la lista generale dei magistrati di corte di cassazione, indicando separatamente quelli con ufficio direttivo, con l'indicazione, per tutti, dell'ufficio di appartenenza, e la trasmette ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello.
I presidenti delle corti di appello, di concerto con i procuratori generali, formano due liste dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nei rispettivi distretti: nella prima sono iscritti i magistrati di corte di appello, nella seconda i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari. Estratti di quest'ultima lista, comprendenti i magistrati in servizio in ciascun circondario, sono trasmessi ai presidenti dei rispettivi tribunali.
I presidenti delle Corti di appello inviano copia delle due liste indicate nel precedente comma al Presidente della corte di appello del capoluogo del collegio, il quale, di concerto con il Procuratore generale, forma due liste generali dei magistrati in servizio nei distretti compresi nel Collegio, indicando per ciascuno l'ufficio di appartenenza. Copie della prima lista, nella quale sono iscritti i magistrati di corte di appello, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello del collegio; copie della seconda, in cui sono iscritti i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali compresi nel collegio medesimo.
Art
7.
Magistrati esclusi dal voto e non eleggibili
Nelle liste di cui all'articolo precedente non sono iscritti i magistrati sospesi dalle funzioni.
In corrispondenza dei nomi dei magistrati che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 24 della legge e' apposta l'annotazione "non eleggibile". La stessa annotazione e' apposta in corrispondenza dei nomi degli aggiunti giudiziari e dei magistrati di tribunale con meno di quattro anni di anzianita' alla data delle elezioni.
Art
8.
Deposito delle liste
Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la votazione, la...