DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 1997, n. 398 - Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127

Coming into Force03 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/11/18/097G0440/CONSOLIDATED/20061003
Enactment Date17 Novembre 1997
Published date18 Novembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.269 del 18-11-1997
Capo I Semplificazione del concorso per uditore giudiziario
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, che prevede la delega al Governo per la emanazione di uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, semplificando le modalita' di svolgimento del concorso medesimo;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art 1. Concorso per uditore giudiziario

  1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 123 (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

  2. L'esame consiste:

    1. nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo 123-bis, per i candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

    2. in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-bis;

    3. in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter.".

    Avvertenza: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 dicembre 1997 si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto, corredato delle relative note.

Art 2.

Prova preliminare

  1. Dopo l'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente:

    "Art. 123-bis (Prova preliminare) . - 1. La prova preliminare e' diretta ad accertare il possesso del requisiti culturali, ed e' realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.

  2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 123-quinques, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato e' assegnato un ugual numero di domande.

  3. La graduatoria e' formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte.

  4. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta e' data notizia secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

  5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:

    1. i magistrati militari, amministrativi e contabili;

    2. i procuratori e gli avvocati dello Stato;

    3. coloro che hanno conseguito la idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;

    4. coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benche' iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.

  6. Il mancato superamento della prova preliminare non da' luogo ad inidoneita' ai fini di cui all'articolo 126, primo comma.".

Art 3.

Prove concorsuali

  1. Dopo l'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto con l'articolo 2 del presente decreto legislativo, e' inserito il seguente:

    "Art. 123-ter (Prove concorsuali) . - 1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

    1. diritto civile;

    2. diritto penale;

    3. diritto amministrativo.

  2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

    1. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

    2. procedura civile;

    3. diritto penale;

    4. procedura penale;

    5. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

    6. diritto del lavoro e della previdenza sociale;

    7. diritto comunitario; h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica.

  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6 / 10 in ciascuna materia della prova orale e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.".

Art 4.

Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare

  1. Dopo l'articolo 123-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, e' inserito il seguente:

    "Art. 123-quater (Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare). - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia e' istituita la commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova preliminare.

  2. La commissione e' nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed e' composta da cinque magistrati, anche cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione si avvale delle strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione.

  3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli componenti e' rinnovabile per un periodo di eguale durata.

  4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell'archivio, la commissione puo' essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra magistrati e docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore della magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.

  5. All'atto della nomina i componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui organizzazione e' demandata al Consiglio superiore della magistratura, di intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre giorni.".

Art 5.

Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare

  1. Dopo l'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto legislativo, e' inserito il seguente:

    "Art. 123-quinquies (Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare). - 1. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per l'assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le modalita' di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio.

  2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro di grazia giustizia adotta, comunque, il regolamento di cui al comma 1.

  3. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:

    a) predisposizione dell'archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare;

    b) inserimento nell'archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di difficolta', al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;

    c) aggiornamento costante dell'archivio;

    d) previsione che l'archivio domande sia pubblico;

    e) previsione che il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalita' di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;

    f) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il...

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