DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1986, n. 217 - Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana

Coming into Force13 Giugno 1986
Published date29 Maggio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/05/29/086U0217/ORIGINAL
Enactment Date14 Marzo 1986
Official Gazette PublicationGU n.123 del 29-05-1986 - Suppl. Ordinario n. 40
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, recante approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana;

Ritenuta l'opportunita' di emanare disposizioni regolamentari di esecuzione del predetto testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 marzo 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 maggio 1986

Atti di Governo, registro n. 60 Giustizia, foglio n. 32

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Sezione I PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art 1. - Invio delle leggi e degli altri atti normativi al Ministro Guardasigilli
  1. Agli originali delle leggi e degli altri atti normativi, che vengono trasmessi al Ministro Guardasigilli per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, devono essere allegate, per le leggi, una copia e, per gli altri atti, due copie debitamente autenticate e munite della documentazione necessaria per il visto del Guardasigilli e per la registrazione da parte della Corte dei conti.

  2. La copia della legge deve essere conforme all'originale ed il titolo deve essere quello risultante dall'attestazione del Parlamento. La copia degli altri atti normativi previsti nell'art. 15, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e di seguito denominato testo unico, deve, a cura del Ministero competente, recare nella testata l'indicazione della data e del titolo, che puo' essere perfezionato dal Ministero di grazia e giustizia, previa intesa col Ministero competente.

  3. All'originale dei decreti, per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri, deve essere allegata la relativa attestazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  4. Per la stesura degli originali e delle copie delle leggi e degli altri atti normativi, si applicano le disposizioni della legge 14 aprile 1957, n. 251, sulla redazione a macchina di atti pubblici.

Art 2. - Visto del Guardasigilli
  1. Il Ministro Guardasigilli, quando incontra le difficolta' previste dall'art. 5, comma 3, del testo unico in ordine al tenore dei decreti e degli altri atti normativi, puo', prima di sospendere il "visto" e l'apposizione del sigillo, informare il Ministro competente per accertare che la difficolta' non possa essere superata.

Art 3. - Controllo della Corte dei conti sui decreti normativi
  1. Le richieste istruttorie formulate dall'ufficio di controllo della Corte dei conti in sede di esame di un decreto normativo sono trasmesse al Ministro proponente per il tramite del Ministro Guardasigilli.

  2. Sono del pari comunicate al Ministro proponente per il tramite del Ministro Guardasigilli le ordinanze di deferimento dei decreti normativi all'esame della sezione di controllo.

  3. Le relative deliberazioni sono trasmesse al Ministro cui spetta per il tramite del Ministro Guardasigilli.

Art 4. - Stampa e numerazione degli atti normativi
  1. Appena disposta la pubblicazione degli atti normativi previsti nell'art. 15 del testo unico, il Ministero di grazia e giustizia trasmette la copia della legge o...

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