DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 - Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano

Coming into Force25 Giugno 1982
Enactment Date29 Aprile 1982
Published date10 Giugno 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/06/10/082U0327/CONSOLIDATED/19930810
Official Gazette PublicationGU n.158 del 10-06-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale pei il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti e del lavoro della previdenza sociale; Decreta: Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84, sono sostituiti dai seguenti commi:

"Il requisito di cui al comma precedente e' richiesto altresi' per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia.

Lo stesso requisito e' richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, d'intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente".

Art 2.

Il terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:

"Un impiegato appartenente alla quarta, quinta o sesta qualifica funzionale dell'amministrazione dello Stato o dell'amministrazione provinciale di Bolzano svolge le funzioni di segretario".

Art 3.

All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto il seguente comma:

"La conoscenza della lingua ladina viene accertata con un colloquio da una commissione composta da due membri appartenenti al gruppo ladino nominati, d'intesa con la provincia, con decreto del commissario del Governo".

Art 4.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituiti dai seguenti:

"Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioe':

1) licenza di scuola elementare;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

4) diploma di laurea. Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di eta'.

Gli attestati hanno validita' di sei anni.

La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio".

Art 5.

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:

"L'esame per l'accertamento della conoscenza delle due lingue consiste nelle seguenti prove:

1) per l'attestato di conoscenza delle due lingue riferito al titolo di studio di cui al numero 1) del precedente articolo, una traduzione orale e una conversazione di difficolta' equivalente nelle due lingue;

2) per gli altri tre attestati, due prove scritte e una orale graduate in rapporto ai tre diversi titoli di studio.

Le prove scritte consistono in traduzioni scritte di testi originali di difficolta' equivalente delle due lingue nell'altra lingua. Per esse il candidato puo' consultare un dizionario della lingua italiana ed uno della lingua tedesca. La prova orale consiste in una conversazione di difficolta' equivalente nelle due lingue.

D'intesa tra commissario del Governo e provincia verranno periodicamente concordati i criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue onde assicurare il buon andamento del servizio e corrispondere sempre meglio alle esigenze delle popolazioni, nonche' le modalita' per consentire l'effettuazione delle prove di esame da parte dei ciechi, sordomuti e altre categorie di invalidi.

Tali criteri e modalita' devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione".

Art 6.

Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:

"Con decreto del commissario del Governo, previe intese con la provincia, vengono annualmente stabilite la sede e le date delle prove di esame ripartite su almeno due sessioni annuali".

Art 7.

Il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:

"I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonche' per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione".

Art 8.

All'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunta la seguente frase:

"Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, e' utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano".

Art 9.

Il secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dai seguenti:

"I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si rendono vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali e' ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi puo' partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purche' in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira.

Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonche' per gli accertamenti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT