Sentenza nº 253 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2003

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione18 Luglio 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 253

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 219, primo e terzo comma (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), e 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) del codice penale, promosso con ordinanza del 10 luglio 2002 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza emessa il 10 luglio 2002 e pervenuta a questa Corte il 5 novembre 2002, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova, chiamato a pronunciarsi nelle forme del rito abbreviato sulla responsabilità penale di un imputato maggiorenne, in relazione ai delitti di cui agli articoli 56, 609-bis, 609-ter e 582 codice penale (tentata violenza sessuale aggravata e lesione personale), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 219, primo e terzo comma del codice penale (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, e dell’art. 222 del codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione.

  2. – Premette il giudice a quo che l’imputato è stato ritenuto, a seguito di perizia psichiatrica eseguita in incidente probatorio, totalmente incapace di intendere e di volere, e che ne è stata esclusa la pericolosità sociale solo se "ricoverato in una comunità per psicotici".

    Sulla base di tale situazione, la difesa ha eccepito l’incostituzionalità dell’art. 219, primo e terzo comma, cod. pen., nella parte in cui, rispettivamente, non vi si prevede il ricovero in casa di cura e di custodia anche per chi sia prosciolto per infermità psichica, e sia di scarsa pericolosità sociale, e non vi si prevede la possibilità per il giudice di applicare la libertà vigilata anche a chi sia stato prosciolto per infermità psichica e sia di scarsa pericolosità sociale.

    Il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la questione così proposta, posto che la disciplina di legge ancorerebbe la scelta in ordine alla misura di sicurezza da adottare ad un criterio (la gravità del reato) espressivo della funzione retributiva, anziché di prevenzione speciale della misura stessa.

    In secondo luogo, e soprattutto, aggiunge il remittente, , essa farebbe dipendere il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto non da un accertamento in concreto, ma da un indice astratto e presuntivo, connesso alla distinzione tra vizio totale e vizio parziale di mente (e alla conseguente maggiore pericolosità dell’imputato nel primo, piuttosto che nel secondo caso), privo di "alcun supporto scientifico".

    La necessaria applicazione all’imputato, sulla base di tali condizioni, della misura di sicurezza detentiva di cui all’art. 222 cod. pen. si porrebbe, ad avviso del remittente, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

    Viene altresì censurato, su conforme eccezione del pubblico ministero, alla luce degli articoli 3 e 32 della Costituzione, l’art. 222 cod. pen., nella parte in cui, imponendo la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non prevede l’applicabilità al maggiorenne affetto da vizio totale di mente della libertà vigilata.

    Per un primo profilo, secondo il remittente verrebbe così a manifestarsi disparità di trattamento rispetto alla condizione del minore non imputabile, cui possono essere applicate le misure, dotate di valenza terapeutica "più soddisfacente", del ricovero in una casa di cura e di custodia e della libertà vigilata (articoli 232 e 224 cod. pen.), posto che in entrambi i casi si tratterebbe di difendere la collettività da un individuo al tempo stesso pericoloso e penalmente irresponsabile.

    Levoluzione della psichiatria e della farmacologia, poi, garantirebbero di poter conseguire tale obiettivo mediante la misura, più efficace terapeuticamente, della libertà vigilata, anziché tramite il ricorso alle forme segreganti dellospedale psichiatrico...

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