Merito

Pagine63-77
63
Rivista penale 1/2013
Merito
TRIBUNALE PENALE DI TORINO
SEZ. I, 6 LUGLIO 2012
EST. MARRA – IMP. X
Sanità pubblica y Medicinali y Vendita y Uso do-
pante y Fattispecie penale prevista dall’art. 9, c. 1.,
l. 376/2000 y Oggetto di tutela y Individuazione.
Sanità pubblica y Medicinali y Vendita y Uso do-
pante y Fattispecie penale prevista dall’art. 9, c. 1.,
l. 376/2000 y Elemento soggettivo y Dolo specif‌ico y
Necessità y Limiti.
. L’oggetto della tutela penale dell’art. 9 comma 1 della
l. 14 dicembre 2000 n. 376, che punisce l’assunzione
di farmaci, sostanze, metodi dopanti, che non siano
giustif‌icate da condizioni patologiche e siano idonee
a modif‌icare le condizioni psicof‌isiche o biologiche
dell’organismo, al f‌ine di alterare le prestazioni agoni-
stiche degli atleti, ovvero di sostanze che siano dirette
a modif‌icare i risultati dei controlli sull’uso delle so-
stanze dopanti, va individuato non solo nel bene perso-
nale primario dell’integrità psicof‌isica dei partecipanti
a un’attività sportiva, ma anche nel leale e regolare
svolgimento delle competizioni sportive nonché nella
esigenza di salvaguardare i principi etici e i valori
educativi espressi dall’attività sportiva. (l. 14 dicembre
2000, n. 376, art. 9) (1)
. Sotto il prof‌ilo dell’elemento soggettivo, la fattispecie
penale di cui all’art. 9 comma 1 l. 14 dicembre 2000 n.
376, è sorretta dalla previsione di un dolo specif‌ico f‌ina-
lizzato ad alterare le prestazioni agonistiche ovvero a
modif‌icare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci
o sostanze. Ne consegue che l’atleta il quale assume
farmaci dopanti per curare una patologia in atto (sem-
preché il farmaco assunto sia idoneo e proporzionato
alla cura di quella patologia), non è punibile per difetto
di dolo, anche nel caso in cui egli abbia agito con la
consapevolezza degli effetti dopanti e l’accettazione del
rischio di alterare eventualmente le proprie prestazioni
sportive. (l. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9) (2)
(1) Conforme Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2007, Al Gadhaf‌i, in Guida
al diritto 2007, 32, 83. In dottrina, v. FADALTI LUIGI, Il delitto di
“doping”, in questa Rivista 2003, 923.
(2) In precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto la
conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 9, comma 1, della legge 14 di-
cembre 2000, n. 376, solo a condizione che la condotta ivi prevista sia
specif‌icamente diretta «al f‌ine di alterare le prestazioni agonistiche
degli atleti», ovvero «a modif‌icare i risultati dei controlli» sull’uso dei
farmaci e delle sostanze ricompresi nelle classi previste dall’art. 2,
comma 1, della legge medesima. In tal senso si veda Cass. pen., sez.
III, 20 marzo 2002, Gariazzo in questa Rivista 2002, 578 ed in Foro it.
2002, II, 281 con nota di commento di GUARINIELLO RAFFAELE, Il
“doping” nella giurisprudenza della Corte di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A conclusione delle indagini preliminari si procedeva
nei confronti di X, atleta belga di salto con l’asta, per il
delitto di cui in epigrafe, con emissione del decreto di
citazione a giudizio regolarmente notif‌icato.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, contumace
l’imputato, venivano escussi i testi citati dal P.M., nonché la
consulente tecnica, Prof. L. T., ordinaria di Farmacologia.
Su accordo delle parti venivano poi acquisiti al fa-
scicolo per il dibattimento, alcuni documenti (con tra-
duzione in italiano) ottenuti dal P.M. tramite rogatoria
internazionale, ritenuti rilevanti ai f‌ini della decisione, ed
in particolare : 1) il provvedimento di proscioglimento di
X dall’accusa di pratiche di doping, emesso dalla Commis-
sione disciplinare per gli sportivi di elite dell’ASBL Vlaams
Doping Tribunaal, all’esito dell’udienza del 23 dicembre
2009; 2) l’Accordo Transattivo concluso in data 25 giugno
2010 nel procedimento arbitrale tra la I.A.A.F. (Federazio-
ne Internazionale di Atletica Leggera) da una parte e la
Lega Reale Belga di Atletica, unitamente a X, dall’altra.
In via preliminare va detto che in forza delle testimo-
nianze e della documentazione acquisita, appare provato,
senza peraltro alcuna contestazione sul punto, che l’odier-
no imputato, in occasione del controllo antidoping effet-
tuato in Torino il 7 marzo 2009 al termine dei Campionati
Europei Indoor di Atletica Leggera, risultò aver assunto il
corticosteroide triamcinolone (molecola che possiede ef-
fetti antinf‌iammatori, metabolici e stimolanti del sistema
nervoso centrale per mezzo sia dell’interazione con speci-
f‌ici recettori nei tessuti bersaglio attraverso la regolazione
dell’espressione dei geni responsivi ai corticosteroidi, sia
di meccanismi non genomici), il cui impiego è considerato
doping, in forza del Codice Mondiale antidoping e del De-
creto Ministeriale 12 marzo 2009 .
Ai f‌ini di una miglior comprensione della fattispecie
contestata, appare opportuno inquadrare giuridicamente,
seppure per accenni, la normativa di riferimento.
La L. n. 376 del 2000, art. 1 stabilisce :
- al comma 1, che “l’attività sportiva è diretta alla
promozione della salute individuale e collettiva e deve
essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori
educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping,
con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989,
ratif‌icata ai sensi della L. 29 novembre 1995, n. 522.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT