n. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2013 -

IL TRIBUNALE Letti gli atti del processo penale nei confronti di B.M. nato a Roma il 20 giugno 1987, imputato dei seguenti reati previsti e puniti: «dagli articoli 582 e 585, primo e secondo comma numero 2, 585 relazione agli articoli 577, primo comma numero 4 e 61 numero 1 codice penale, per avere cagionato a Deiosso Emilio, colpendolo con un punteruolo, lesioni personali consistite in ferita lacero contusa padiglione auricolare regione parietale sinistra e giudicate guaribili in giorni due. In Roma il giorno 21 agosto 2009. dall'articolo 674 codice penale per avere gettato dal balcone del sesto piano dello stabile sito in Roma, via Mario Borsan, numeri , e , creando una situazione di concreto pericolo, oggetti atti a recare offesa o molestie alle persone, quali scatole di pasta, barattoli di pelati, bottiglie di passata di pomodoro, scatole di biscotti e confezioni di formaggio. In Roma il giorno 19/20 agosto 2009». Sentite le parti all'udienza del 29 novembre 2013 ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ha emesso la seguente ordinanza. 1. I fatti. Con decreto ex art. 550 c.p.p. del 29 dicembre 2011, B.M. veniva citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma, in composizione monocratica, per rispondere dei reati sopra indicati. Dagli atti del fascicolo risulta che la storia clinica e processuale dell'imputato e' contraddistinta nel tempo da plurimi provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria di Roma, compulsati dalla richiesta dei genitori dello stesso imputato, disperati per l'impossibilita' di arginare la violenza del figlio, affetto da psicosi atipica e tossicodipendente. Su richiesta del Pm di Roma del 30 settembre 2009 il GIP, con ordinanze del 3 ottobre 2009, applicava a B.M. la misura di sicurezza provvisoria del ricovero prima presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale Pertini di Roma e, con successivo provvedimento del 9 ottobre 2009, nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa. A seguito delle periodiche verifiche, il GIP di Roma aveva riesaminato la pericolosita' dell'imputato e in forza della perizia psichiatrica del professor Marasco, con provvedimento del 20 maggio del 2011, aveva sostituito il ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario con la misura di sicurezza della liberta' vigilata con obbligo di inserimento residenziale in una struttura protetta, tra quelle indicate dal perito, previa verifica della disponibilita' all'accoglienza. In data 10 ottobre 2011 il GIP aveva nuovamente ripristinato, su richiesta del pubblico ministero, la misura del ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario. In data 19 aprile 2012, in forza di altra perizia psichiatrica del 1° febbraio 2012, il GIP di Roma aveva sostituito il ricovero provvisorio in OPG con la misura di sicurezza della liberta' vigilata con obbligo di ricovero in struttura comunitaria residenziale a medio-lungo termine, individuata il 24 aprile 2012 in Villa Letizia. Alla prima udienza dibattimentale del 5 giugno 2012, fissata davanti a questa giudice con il decreto di citazione a giudizio, presente l'imputato, il difensore, in via preliminare, chiedeva la sospensione del processo ai sensi degli artt. 70 e 71 cpp, con deposito di perizia psichiatrica e di provvedimento emesso in altro procedimento penale (per il reato di maltrattamenti in famiglia n. RG PM 399/09) dal GIP di Roma il 30 dicembre 2011. La giudice, al fine di provvedere, disponeva anche l'esame del Dott. Gianfranco Geraci, medico della struttura psichiatrica di Villa Letizia in cui l'imputato si trovava al momento in regime di liberta' vigilata, e ascoltava le spontanee dichiarazioni rese dal B. All'esito emetteva provvedimento di sospensione del processo, ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.p., con nomina dell'Avv. Simona Rendina come curatrice speciale dell'imputato, ritenuto incapace processuale. In data 17 agosto 2012, il giudice del Tribunale di Roma, sezione feriale, emetteva un provvedimento d'urgenza, a seguito della fuga di M. dalla citata struttura residenziale oltre che del rifiuto delle cure, con ripristino della misura di sicurezza del ricovero provvisorio presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli, sezione distaccata di Secondigliano «reparto verde». Immediatamente dopo l'emissione del citato provvedimento erano pervenute numerose e ravvicinate segnalazioni della direzione dell'OPG di Secondigliano, relative a reiterati tentativi di suicidio dell'imputato, posti in essere a titolo dimostrativo, cosicche' questa giudice, nel frattempo subentrata alla precedente, in data 4 ottobre 2012 aveva ritenuto doveroso investire con urgenza il DAP affinche' valutasse il trasferimento di B. in una struttura piu' adeguata e finalizzata anche alla cura e alla riabilitazione rispetto alle sue patologie, come l'OPG di Castiglione delle Stiviere. In detto provvedimento si dava anche atto della totale inadeguatezza di altre misure di sicurezza piu' gradate, come comprovato: dalle lesioni, riferite in udienza dal suo difensore, cagionate dal giovane ai parenti che erano andati a trovarlo nell'OPG di Secondigliano, dalla recentissima fuga da Villa Letizia, in cui B. si trovava in regime di liberta' vigilata;

dall'assenza di un'adeguata capacita' assistenziale della famiglia e di altre strutture mediche esterne (si vedano al riguardo le dichiarazioni del perito). Il 5 ottobre 2012, cioe' il giorno successivo, il DAP, con lodevole ed esemplare immediatezza, aveva provveduto al trasferimento di B. presso l'OPG di Castiglione delle Stiviere. All'udienza straordinaria del 9 ottobre 2012, fissata ex artt. 206 c.p. e 72 c.p.p., veniva esaminato il perito psichiatrico, Prof. Maurizio Marasco, ed erano sentite le parti in contraddittorio in relazione alla persistenza delle ragioni legittimanti la permanenza della misura di sicurezza provvisoria in atto per la pericolosita' del B. Con provvedimento del 18 ottobre 2012 veniva confermato il mantenimento della misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso l'ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere. Il 14 maggio 2013 il Tribunale nominava un diverso perito psichiatrico, il dottor Piero Rocchini, al fine di valutare se la persistenza della condizione psicopatologica dell'imputato incidesse ancora sulla sua capacita' di stare in giudizio in maniera cosciente ed attiva e, nel caso negativo, di stabilire se detta incapacita' fosse cronica o superabile in un ragionevole arco di tempo. Le conclusioni peritali, precedute da una visita presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere avvenuta il 7 giugno del 2013, sono state univoche nel senso di ritenere che il B. «e' affetto da schizofrenia paranoide cronica con notevole delirio persecutorio e megalomanico, nonche' dispercezioni (soprattutto uditive). Nonostante l'inserimento nell'OPG di Castiglione delle Stiviere, che puo' essere considerato il meglio dell'assistenza psichiatrica per patologie con queste caratteristiche in Italia, e l'utilizzo dei farmaci al momento di maggior efficacia, nulla si e' ottenuto sul piano di un seppur minimo contenimento della componente delirante e allucinatoria del periziando;

anzi, purtroppo, si e' addirittura osservata un'ulteriore disgregazione del pensiero e dell'eloquio... Soltanto sul piano comportamentale si e' notato un modestissimo miglioramento, anche se sono stati numerosissimi i passaggi all'atto violenti nei vari OPG (...tra i 30 e i 40). In tali gravi scompensi aggressivi, molto frequente e' stata la necessita' di ricorso alla contenzione fisica, dopo essere risultato inutile l'intervento psicofarmacologico (8 volte presso l'OPG di Castiglione delle Stiviere).» Con specifico riferimento alla incapacita' di stare in giudizio il perito ha sostenuto che B. «... Non puo' pero' assolutamente argomentare con una benche' minima efficacia...;

non puo' affatto sostenere confronti, reggere contestazioni, misurarsi in maniera accettabilmente adeguata con altri protagonisti del processo, con altissima probabilita' tra l'altro di un discontrollo aggressivo con passaggio all'atto, non essendo in grado di tollerare lo stress dell'udienza. Purtroppo tale incapacita' e' da considerarsi allo stato irreversibile essendo legata ad una situazione clinica piuttosto rigida e bloccata, definita dagli stessi psichiatri che lo seguono, con efficace neologismo, cronicamente acuta, dato il lungo periodo da cui si manifesta e l'inefficacia di tutte le terapie tentate, per guanto pesanti». Si e' ritenuto opportuno un puntuale e dettagliato riferimento alla situazione di fatto e alla scansione dei vari tentativi dell'autorita' giudiziaria e delle diverse strutture penitenziarie, oltre che del suo stesso vertice nazionale, di fare fronte ad una situazione complessa come quella illustrata, per rendere maggiormente leggibile non solo il requisito della rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata, ma anche il percorso motivazionale che determina questa giudice, all'esito del sopra indicato accertamento peritale e avuto riguardo alla necessaria conferma del provvedimento di sospensione del processo, di sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 71 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 13, 24, 111, 117 della Costituzione e 5 § 3 della Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo, in quanto rilevante e non manifestamente infondata. 2. Rilevanza della questione proposta. Quanto alla rilevanza della questione proposta, oltre a rinviarsi alla parte che precede circa l'articolata vicenda procedimentale e processuale che ha connotato l'intera storia di B.M., si osserva che la disamina delle numerose relazioni psichiatriche sull'imputato, di cui l'ultima depositata dal Dott. Rocchini in data 11 luglio 2013 e confermata dal perito all'udienza del 24 settembre 2013, rendono ancora attuale lo stato di pericolosita' sociale dell'imputato. Cio' determina, ai sensi dell'art. 207 c.p., la non revocabilita' della misura di sicurezza provvisoriamente...

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