N. 31 SENTENZA 15 - 23 febbraio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA;

ha pronunciato la seguente

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.

Il Presidente: Quaranta Il Redattore: Criscuolo Il Cancelliere: Melatti Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.

Il Direttore della Cancelleria: Melatti

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 569 del codice penale promosso dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di M.L.F. con ordinanza del 31 gennaio 2011, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti l'atto di costituzione di De Rui Laura, nella qualita' di curatore speciale della minore M.N., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

Uditi gli avvocati Marilisa D'Amico e, in giudizio in proprio,

Laura De Rui nella qualita' di curatore speciale della minore M.N., per la parte civile, e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con ordinanza del 31 gennaio 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 569 del codice penale, nella parte in cui prevede 'l'applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale a seguito della commissione del reato di cui all'art. 567 c.p.'.

  1. - Il rimettente premette di essere chiamato a celebrare un processo a carico di M.L.F., imputata del reato previsto e punito dall'articolo 567, secondo comma, cod. pen., 'per avere alterato lo stato civile della figlia neonata M.N. nella formazione dell'atto di nascita, mediante false attestazioni consistite nel dichiararla come figlia naturale, sapendola legittima in quanto concepita in costanza di matrimonio con E.N.S.'.

    Il collegio da' atto che, nella fase degli atti preliminari, la persona offesa minorenne M.N., tramite curatore speciale, si e' ritualmente costituita parte civile. Nel corso del dibattimento la difesa di quest'ultima ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale nei termini sopra indicati, illustrandola con due memorie.

    In punto di rilevanza il tribunale rimarca che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, perche' in caso di condanna si troverebbe necessariamente ad applicare all'imputata anche la sanzione accessoria della decadenza dalla potesta' genitoriale.

    Invero, il tenore della norma non consente al giudice alcuno spazio di discrezionalita' nell'applicare la citata pena accessoria.

    Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che, ai sensi dell'art. 2 Cost., la Repubblica garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e non si potrebbe dubitare che tra i diritti inviolabili del fanciullo vi sia quello di crescere con i genitori e di essere educati da questi, salvo che cio' comporti un grave pregiudizio.

    Cio' discenderebbe, in primo luogo, dagli artt. 30 e 31 Cost. e dall'art. 147 del codice civile, ma anche da una serie di norme internazionali, vigenti nel nostro ordinamento, e segnatamente dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

    L'art. 7 della Convenzione, infatti, attribuisce al bambino il diritto di conoscere i genitori e di essere allevato da essi, mentre il successivo art. 8 obbliga gli Stati a preservare le relazioni familiari del fanciullo, sempre fermo restando il suo interesse superiore (art. 3), a tutela del quale e' possibile adottare provvedimenti di allontanamento o di ablazione della potesta' genitoriale.

    Il collegio, inoltre, ritiene evidente che, proprio per tutelare i preminenti interessi del minore, gli eventuali provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potesta' genitoriale devono essere adottati caso per caso, all'esito dell'attento esame di tutte le peculiarita' della fattispecie, al fine di stabilire se quei provvedimenti corrispondano effettivamente al preminente interesse del minore stesso. Cio' escluderebbe, ad avviso del rimettente, che la perdita della potesta' genitoriale possa essere comminata in via del tutto automatica a seguito di una condanna per il delitto di alterazione di stato, reato che - a differenza di quello di cui all'art. 609-bis cod. pen. - non e' di per se' sintomatico di una generalizzata pericolosita' del genitore.

    Viceversa, il denunciato art. 569 cod. pen. prevede, secondo il rimettente, un automatismo de iure che escluderebbe qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice circa l'interesse del minore nel caso concreto e violerebbe, quindi, gli evidenziati parametri costituzionali.

    Il tribunale non ignora che la Corte costituzionale si e' gia' espressa sulla questione con l'ordinanza n. 723 del 1988, dichiarando la questione stessa manifestamente infondata ed affermando che, in caso di decadenza dei genitori, i diritti dei minori non sono pregiudicati in senso assoluto, perche' la legge disciplina l'esercizio dei relativi compiti ad opera di terzi.

    Tuttavia, poiche' l'interesse primario del figlio e' quello di crescere ed essere educato all'interno della famiglia naturale, si dovrebbe porre in evidenza che occorre un vaglio da parte dell'autorita' giudiziaria, al fine di verificare quale sia la migliore tutela per il minore nel caso concreto, ben potendo risultare irragionevole e, quindi, in contrasto con l'art. 3 Cost., l'applicazione automatica della pena accessoria della decadenza dalla potesta' genitoriale a seguito di condotte (in ipotesi) ispirate proprio da una finalita' di tutela del figlio, a causa di comportamenti pregiudizievoli posti in essere dall'altro genitore.

    Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2003, e' intervenuta sull'art. 222 cod. pen., che imponeva l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un manicomio giudiziario in caso di proscioglimento per infermita' psichica. In detta decisione la Corte ha affermato l'irragionevolezza di una norma 'che esclude ogni apprezzamento della situazione da parte del giudice, per imporgli un'unica scelta, che puo' rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio fra le diverse esigenze'.

    Il rimettente prosegue osservando che l'irragionevolezza dell'automatismo in questione emerge anche ove si consideri che i provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potesta' genitoriale, attribuiti al tribunale per i minorenni, di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., sono adottati all'esito di approfondita analisi della situazione, 'solo quando vi sia la ricorrenza di un pregiudizio agito dai genitori nei confronti dei figli derivante da una mancata osservanza dei doveri nascenti dalla titolarita' della potesta''.

    Infine, ad avviso del rimettente, detta applicazione automatica della pena accessoria della potesta' genitoriale si porrebbe in contrasto anche con l'art. 27, terzo comma, Cost., secondo cui le pene...

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