Ordinanza nº 69 da Constitutional Court (Italy), 16 Aprile 2021

Date16 Aprile 2021
IssuerConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 69

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 299, comma 3-bis, 300, comma 2, del codice di procedura penale, e 222, primo comma, del codice penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cosenza nel procedimento penale a carico di T. P., con ordinanza del 12 febbraio 2020, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2021.

Ritenuto che con ordinanza del 12 febbraio 2020, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato – in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), nonché al «principio di ragionevolezza» – questione di legittimità costituzionale dell’art. 299, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per come interpretato dal diritto vivente, imporrebbe al giudice di sentire il pubblico ministero anche in caso di perdita di efficacia della misura cautelare personale per intervenuto proscioglimento dell’imputato, ai sensi dell’art. 300, comma 1, cod. proc. pen.;

che il giudice a quo censura altresì, per contrasto con l’art. 32, primo comma, Cost., l’art. 300, comma 1 (recte: comma 2), cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di proscioglimento dell’imputato in stato di custodia cautelare, subordina – giusta il rinvio all’art. 312 cod. proc. pen. – l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (da eseguirsi oggi in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza – in seguito: REMS) alla previa richiesta del pubblico ministero;

che il rimettente denuncia infine – sempre per contrasto con l’art. 32 Cost. – l’art. 222, primo comma, del codice penale, nella parte in cui dispone che, in caso di proscioglimento per infermità psichica, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (da eseguirsi in una REMS) sia ordinata per un tempo non inferiore a due anni;

che il giudice a quo deve vagliare una richiesta del pubblico ministero di revoca della misura di sicurezza del ricovero in una REMS, applicata in via provvisoria dallo stesso rimettente – ai sensi degli artt. 300, comma 2, e 312 cod. proc. proc. pen – nei confronti di un imputato già sottoposto a misura cautelare, contestualmente alla sentenza con cui, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva prosciolto per infermità di mente;

che, secondo quanto esposto dal rimettente, la richiesta del pubblico ministero è fondata sulla dedotta nullità del provvedimento di applicazione provvisoria della misura di sicurezza, per essere stato lo stesso adottato in difetto di richiesta della pubblica accusa;

che, secondo il giudice a quo, la richiesta del pubblico ministero dovrebbe essere accolta, dal momento che, secondo il diritto vivente (sono citate le sentenze della Corte di cassazione, sezione sesta penale, 10 ottobre-5 dicembre 1995, n. 3472; sezione quinta penale, 28 novembre 1997-22 gennaio 1998, n. 5452; sezione seconda penale, 18 marzo-28 ottobre 1998, n. 1962; sezione seconda penale, 27 settembre-27 ottobre 2005, n. 39495; sezione seconda penale, 18 maggio-7 giugno 2006, n. 19549; sezione sesta penale, 24 settembre-6 ottobre 2008, n. 38138; sezione prima penale, 11 novembre-5 dicembre 2008, n. 45313), la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare per proscioglimento dell’imputato, a norma dell’art. 300, comma 1, cod. proc. pen., non avrebbe potuto essere adottata in difetto del previo parere del pubblico ministero, richiesto dall’art. 299, comma 3-bis, del medesimo codice;

che, tuttavia, l’obbligo di acquisire tale parere prima di dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all’imputato prosciolto si porrebbe in contrasto sia con l’art. 13 Cost., in quanto «l’eventuale ultrattività del titolo cautelare non poggerebbe su gravi indizi di colpevolezza radicalmente esclusi dall’accertato proscioglimento dell’imputato», sia con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 5, paragrafo 1, CEDU, poiché la privazione della libertà personale dell’imputato avverrebbe qui al di fuori delle ipotesi consentite dalla disposizione convenzionale;

che sarebbe altresì vulnerato il canone di ragionevolezza, atteso che: a) l’imposizione del previo parere del pubblico ministero...

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