Costituzionale

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Rivista penale 4/2012
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
23 FEBBRAIO 2012, N. 31
PRES. QUARANTA – EST. CRISCUOLO – RIC. TRIB. PEN. MILANO IN PROC. PEN. M.L.F.
Alterazione di stato y Falsità nella formazione di
un atto di nascita y Condanna del genitore ex art.
569, secondo comma, c.p. y Applicazione automatica
della sanzione accessoria della perdita della pote-
stà genitoriale y Preclusione di qualsiasi valutazio-
ne discrezionale da parte del giudice circa l’inte-
resse del minore nel caso concreto y Illegittimità
costituzionale.
. È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli
articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzio-
ne, l’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui
stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro
il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto
dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale,
consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale,
così precludendo al giudice ogni possibilità di valuta-
zione dell’interesse del minore nel caso concreto. (c.p.,
art. 569) (1)
(1) Sulla conf‌igurabilità del reato di alterazione di stato, ai sensi del-
l’art. 567, comma secondo, c.p., si veda Cass. pen., sez. VI, 14 aprile
2003, Ratano, in questa Rivista 2003, 729.
RITENUTO IN FATTO
1.- Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale,
con ordinanza del 31 gennaio 2011, ha sollevato, in rife-
rimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del-
l’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui prevede
«l’applicazione automatica della pena accessoria della
perdita della potestà genitoriale a seguito della commis-
sione del reato di cui all’art. 567 c.p.».
2.- Il rimettente premette di essere chiamato a cele-
brare un processo a carico di M.L.F., imputata del reato
previsto e punito dall’articolo 567, secondo comma, cod.
pen., «per avere alterato lo stato civile della f‌iglia neonata
M.N. nella formazione dell’atto di nascita, mediante false
attestazioni consistite nel dichiararla come f‌iglia natura-
le, sapendola legittima in quanto concepita in costanza di
matrimonio con E.N.S.».
Il collegio dà atto che, nella fase degli atti preliminari,
la persona offesa minorenne M.N., tramite curatore spe-
ciale, si è ritualmente costituita parte civile. Nel corso
del dibattimento la difesa di quest’ultima ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale nei termini sopra
indicati, illustrandola con due memorie.
In punto di rilevanza il tribunale rimarca che il giudizio
non può essere def‌inito indipendentemente dalla risolu-
zione della questione di legittimità costituzionale, perché
in caso di condanna si troverebbe necessariamente ad
applicare all’imputata anche la sanzione accessoria della
decadenza dalla potestà genitoriale. Invero, il tenore della
norma non consente al giudice alcuno spazio di discrezio-
nalità nell’applicare la citata pena accessoria.
Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il
rimettente osserva che, ai sensi dell’art. 2 Cost., la Repub-
blica garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svol-
ge la sua personalità, e non si potrebbe dubitare che tra
i diritti inviolabili del fanciullo vi sia quello di crescere
con i genitori e di essere educati da questi, salvo che ciò
comporti un grave pregiudizio.
Ciò discenderebbe, in primo luogo, dagli artt. 30 e 31
Cost. e dall’art. 147 del codice civile, ma anche da una
serie di norme internazionali, vigenti nel nostro ordina-
mento, e segnatamente dalla Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratif‌icata e resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
L’art. 7 della Convenzione, infatti, attribuisce al bambi-
no il diritto di conoscere i genitori e di essere allevato da
essi, mentre il successivo art. 8 obbliga gli Stati a preserva-
re le relazioni familiari del fanciullo, sempre fermo restan-
do il suo interesse superiore (art. 3), a tutela del quale è
possibile adottare provvedimenti di allontanamento o di
ablazione della potestà genitoriale.
Il collegio, inoltre, ritiene evidente che, proprio per
tutelare i preminenti interessi del minore, gli eventuali
provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potestà
genitoriale devono essere adottati caso per caso, all’esito
dell’attento esame di tutte le peculiarità della fattispecie,
al f‌ine di stabilire se quei provvedimenti corrispondano
effettivamente al preminente interesse del minore stesso.
Ciò escluderebbe, ad avviso del rimettente, che la perdita
della potestà genitoriale possa essere comminata in via del
tutto automatica a seguito di una condanna per il delitto
di alterazione di stato, reato che - a differenza di quello di
cui all’art. 609 bis cod. pen. - non è di per sé sintomatico di
una generalizzata pericolosità del genitore.
Viceversa, il denunciato art. 569 cod. pen. prevede,
secondo il rimettente, un automatismo de iure che esclu-
derebbe qualsiasi valutazione discrezionale da parte del
giudice circa l’interesse del minore nel caso concreto e
violerebbe, quindi, gli evidenziati parametri costituzionali.
Il tribunale non ignora che la Corte costituzionale si
è già espressa sulla questione con l’ordinanza n. 723 del

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