Sentenza nº 170 da Constitutional Court (Italy), 08 Giugno 1984

RelatoreLa Pergola
Data di Resoluzione08 Giugno 1984
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 170

ANNO 1984

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

AVV. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 (Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana), in riferimento agli artt. 189 e 177 del Trattato di Roma, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1979 dal Tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Granital e Amministrazione delle Finanze dello Stato iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1979;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore La Pergola;

udito l'avvocato dello Stato Sergio La porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza emessa il 30 aprile 1979 il Tribunale di Genova ha, nel corso del procedimento civile tra la S.p.A. Granital e l'Amministrazione finanziaria, sollevato di ufficio questione di costituzionalità dell'art. 3 del d.P.R. n. 695/78, per presunta violazione dell'art. 11 Cost., in riferimento agli artt. 189 e 177 del Trattato di Roma.

    La S.p.A. Granital presentava alla dogana di Savona una dichiarazione di importazione definitiva di 500 tonnellate di orzo canadese, accettata il 22 febbraio 1972.

    All'atto della liquidazione dei diritti doganali dovuti é stato applicato - nella misura inferiore, sopravvenuta dopo la data di accettazione della dichiarazione - diritto di prelievo, ai sensi delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, approvata con d.P.R. n. 723/65. Successivamente, con sentenza 15 giugno 1976, la Corte di giustizia della Comunità interpretava l'art. 15 del regolamento CEE n. 120/1967, statuendo che il giorno dell'importazione, con riferimento al quale il prelievo va calcolato, é quello in cui la dichiarazione di importazione risulta accettata dalla dogana.

    Con atto ingiuntivo del 28 aprile 1977 la dogana ha quindi intimato alla società il pagamento di un'ulteriore somma (364.000 lire), pari alla differenza fra l'imposta che si assumeva effettivamente dovuta, in quanto vigente, appunto, alla data di accettazione della dichiarazione e l'imposta invece vigente alla data dell'istanza diretta ad ottenere l'applicazione del dazio più favorevole, liquidato all'atto dello sdoganamento.

    La società importatrice si opponeva a tale atto ingiuntivo, deducendo innanzi al giudice a quo la nullità dell'ingiunzione, perché priva delle firme dei competenti funzionari doganali; la non applicabilità alla specie della suddetta sentenza della CGCE, in quanto contrastante con i criteri stabiliti dalla Commissione CEE, con le circolari ministeriali trasmesse alle dogane dal 63 al 72, nonché con i precedenti giurisprudenziali delle corti italiane. La società opponente asseriva altresì che la riliquidazione avrebbe posto a carico dell'importatore un onere supplementare senza possibilità di rivalsa sugli acquirenti; e deduceva ancora l'avvenuta riliquidazione del tributo dopo il decorso del semestre, previsto dall'art. 74 del T.U. n. 43 del 1973 per la revisione dell'accertamento doganale.

    Nelle more del giudizio davanti al Tribunale, é entrato in vigore il d.P.R. n. 695/78. L'art. 1 n. 3 di detto atto legislativo é dettato in sostituzione dell'art. 6 punto 2 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale (d.P.R. n. 723/65); infatti, esso prevede che, qualora intervenga una variazione del dazio dopo che sia stata accettata la relativa dichiarazione di importazione, l'interessato può chiedere l'applicazione del dazio più favorevole. Occorre, tuttavia, a questo riguardo, che la merce non sia ancora lasciata alla libera disponibilità dell'importatore. Dall'agevolazione così prevista sono eccettuati i prelievi agricoli.

    Infine, l'art. 3 del d.P.R. n. 695/78 statuisce che la norma di cui al punto 2 art. 6 delle disposizioni preliminari, come modificate dall'art. 1 del medesimo decreto n. 695, abbia effetto a partire dall'11 settembre 1976. Tale data é precisamente quella in cui é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità la sentenza interpretativa resa dalla CGCE (sopra richiamata e resa in causa 113/75).

    Secondo il giudice a quo, é questo ius superveniens a dover essere applicato alla controversia pendente; la nuova normativa (d.P.R. n. 695/78) ritiene il Tribunale, esclude la possibilità di applicare il dazio più favorevole ad importazioni di prodotti agricoli sottoposti al regime dei prelievi comunitari, dovendosi qui unicamente aver riguardo all'imposta in vigore nel giorno di accettazione della dichiarazione doganale.

    Le vigenti disposizioni del diritto interno imporrebbero dunque all'interprete di applicare alla specie l'agevolazione preclusa dai citati regolamenti della CEE. La richiesta declaratoria di incostituzionalità avrebbe per contro l'evidente effetto di assicurare la prevalenza della norma comunitaria anche con riguardo al periodo di tempo in cui, nel caso all'esame del Tribunale di Genova, risultano effettuate le importazioni soggette a prelievo.

    La rilevanza della questione, così prospettata, non sarebbe scalfita dalla possibilità che l'opposizione sia nel giudizio di merito accolta sulla base di altri e assorbenti motivi dedotti nella domanda. Tali motivi si assumono, infatti ictu oculi infondati. Ad avviso del Tribunale di Genova, non sussiste, anzitutto, la nullità dell'ingiunzione per mancanza delle firme dovute, giacché il difetto fatto valere dall'opponente si riscontra solo nella copia notificata al contribuente, mentre la normativa in materia espressamente prevede che l'ingiunzione possa essere notificata al contribuente in copia autentica e non in originale. Né può poi configurarsi alcuna decadenza per il mancato rispetto del termine di sei mesi prescritti dall'art. 74 del T.U. n. 43/73, dal momento che, trattandosi nel caso in esame di "errore nella misura", opererebbe il termine quinquennale di prescrizione stabilita nell'art. 84 del suddetto Testo Unico.

    Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, essa é, in sostanza, argomentata in questi termini: i regolamenti comunitari sono ex art. 189 del Trattato di Roma immediatamente e direttamente applicabili nell'ordinamento statale; l'emanazione di norme interne riproduttive di quelle emesse dagli organi comunitari offende, oltre che tale precetto, l'art. 177 del Trattato, perché implica che la disciplina di materia riservata alla competenza della Comunità sia sottratta alla cognizione della Corte del Lussemburgo: spetta invero, Si soggiunge, esclusivamente a detto organo interpretare il Trattato e il diritto comunitario, con il risultato che le pronunzie da esso rese ex art. 177 del Trattato vincolano indistintamente tutti i giudici nazionali; l'art. 17 dei regolamenti CEE nn. 19/62 e 120/67 dispongono, secondo l'interpretazione datane dalla Corte della Comunità, che il diritto di prelievo é quello in vigore nel giorno di importazione, e cioé del giorno in cui la dichiarazione di importazione é accettata dagli organi doganali; la normativa interna detta, dal canto suo, altra e divergente disciplina della specie, dalla quale risulta, implicitamente ma inequivocabilmente, che - quando sia sopravvenuto il dazio più favorevole - va riscosso un prelievo diverso da quello vigente dal giorno dell'accettazione. I criteri, rispettivamente accolti dal diritto comunitario e da quello nazionale, sarebbero dunque palesemente incompatibili; e d'altra parte, osserva il giudice a quo, il conflitto che così si prospetta non potrebbe essere composto in sede interpretativa, con l'assumere che la censurata disposizione del legislatore nazionale opera in conformità del diritto comunitario, appunto in quanto é fatta retroagire dalla data in cui la pronunzia interpretativa della Corte del Lussemburgo é venuta ad incidere sul regime cui i prelievi vanno assoggettati. L'interpretazione adottata da detta Corte - precisa il giudice a quo - non può infatti spiegare effetti ex nunc: la natura propria della funzione interpretativa - sia autentica sia giurisdizionale - ed il caratteristico sistema del procedimento regolato dall'art. 177 del Trattato esigono, si afferma, l'efficacia retroattiva della pronunzia del giudice comunitario, indispensabile perché la questione pregiudiziale rilevi ai fini della decisione rimessa al giudice interno, che ha promosso il procedimento innanzi ai giudici del Lussemburgo.

  2. - Nel presente giudizio di costituzionalità, si é costituito il Presidente del Consiglio. L'Avvocatura dello Stato deduce che le norme denunziate, nel rendere operante l'applicazione della normativa comunitaria a partire dall'11 settembre 1976, contrastano con il principio della diretta ed immediata applicazione della normativa medesima solo in apparenza. In effetti, però...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
16 temas prácticos
  • Legislazione
    • Italia
    • Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Numero 6-2004, June 2004
    • 1 Giugno 2004
    ...le patenti di categoria D rilasciate a partire dal 1º ottobre 2003 non consentono la guida di tali veicoli. NOTA: In base alla sentenza n. 170 del 1984 della Corte costituzionale, il recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale produce l'effetto della disapplicazione d......
  • Sentenza nº 143 da Constitutional Court (Italy), 05 Luglio 2018
    • Italia
    • 5 Luglio 2018
    ...citate, a conforto di questa conclusione, le sentenze della Corte costituzionale n. 28 del 2010, n. 284 del 2007, n. 317 del 1996 e n. 170 del 1984). Secondo il giudice a quo, inoltre, dovrebbe escludersi la necessità di investire la Corte di giustizia dell’Unione europea tramite rinvio pre......
  • Circolari
    • Italia
    • Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Numero 11-2002, November 2002
    • 1 Novembre 2002
    ...Norme in materia di compatibilità elettromagnetica applicabili alle macchine agricole operatrici semoventi Come è noto, in base alla sentenza n. 170 del 1984 della Corte costituzionale, la emanazione di una norma comunitaria produce la disapplicazione delle norme di diritto interno con essa......
  • N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2012
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 22 Agosto 2012
    • 22 Agosto 2012
    ...capace di dare un significato concreto alle 'aperture' sovranazionali che la norma consente al legislatore ordinario. Sin dalla sentenza n. 170 del 1984 la Corte costituzionale ha adottato la teoria della separazione/coordinamento di due ordinamenti che rimangono formalmente distinti, giung......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
7 sentencias
  • Sentenza nº 143 da Constitutional Court (Italy), 05 Luglio 2018
    • Italia
    • 5 Luglio 2018
    ...citate, a conforto di questa conclusione, le sentenze della Corte costituzionale n. 28 del 2010, n. 284 del 2007, n. 317 del 1996 e n. 170 del 1984). Secondo il giudice a quo, inoltre, dovrebbe escludersi la necessità di investire la Corte di giustizia dell’Unione europea tramite rinvio pre......
  • Sentenza nº 8 da Council of State (Italy), 07 Gennaio 2014
    • Italia
    • 7 Gennaio 2014
    ...le disposizioni del predetto articolo - in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale risalente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 1984 - andrebbero disapplicate dal giudice Inoltre, con il quinto motivo gli appellanti hanno lamentato ?l'illegittimità costituzion......
  • Sentenza nº 2685 da Lazio, Roma, 26 Marzo 2003
    • Italia
    • 26 Marzo 2003
    ...e di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità delle norme di dubbia conformità alla costituzione. Con sentenza n. 170 del 1984 la Corte Costituzionale ha, come è noto, enunciato il principio fondamentale (ispirato alla dottrina della pluralità degli ordinamenti giurid......
  • Sentenza nº 2506 da Lazio, Roma, 16 Marzo 2004
    • Italia
    • 16 Marzo 2004
    ...e di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità delle norme di dubbia conformità alla costituzione. Con sentenza n. 170 del 1984 la Corte Costituzionale ha, come è noto, enunciato il principio fondamentale (ispirato alla dottrina della pluralità degli ordinamenti giurid......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
4 artículos doctrinales
  • Legislazione
    • Italia
    • Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Numero 6-2004, June 2004
    • 1 Giugno 2004
    ...le patenti di categoria D rilasciate a partire dal 1º ottobre 2003 non consentono la guida di tali veicoli. NOTA: In base alla sentenza n. 170 del 1984 della Corte costituzionale, il recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale produce l'effetto della disapplicazione d......
  • Circolari
    • Italia
    • Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Numero 11-2002, November 2002
    • 1 Novembre 2002
    ...Norme in materia di compatibilità elettromagnetica applicabili alle macchine agricole operatrici semoventi Come è noto, in base alla sentenza n. 170 del 1984 della Corte costituzionale, la emanazione di una norma comunitaria produce la disapplicazione delle norme di diritto interno con essa......
  • Decisioni della Corte
    • Italia
    • Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Numero 09-2002, September 2002
    • 1 Settembre 2002
    ...risulterebbe violato l'art. 11 della Costituzione; e ciò alla stregua dell'insegnamento di cui alla «sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984, secondo la quale la disposizione nazionale - in contrasto con la norma comunitaria - serba intatto il suo valore e spiega la sua efficaci......
  • Dallo Stato-città antico al moderno Stato-nazione
    • Italia
    • Rivista di diritto privato Numero 15-2, June - April 2010
    • 1 Giugno 2010
    ...le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria”. Con la sentenza n. 170 del 1984, la Corte costituzionale non ragiona ancora in termini di superiorità gerarchica del diritto comunitario rispetto a quello nazionale, ma rico......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT