IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, modificato con le leggi 21 marzo 1967, n. 151; 19 ottobre 1970, n. 802; 15 febbraio 1973, n. 25 e 14 dicembre 1976, n. 847;
Viste le disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificate con i decreti del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505; 27 dicembre 1969, n. 1214; 29 dicembre 1969, n. 1229; 18 febbraio 1971, n. 18; 27 dicembre 1972, n. 888; 23 dicembre 1975, n. 690 e con la legge 24 giugno 1971, n. 447;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Visto il regolamento (CEE) n. 754/76 adottato dal consiglio delle Comunita' europee il 25 marzo 1976, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 89 in data 2 aprile 1976;
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, seconda sezione, pronunciata il 15 giugno 1976 nel procedimento n. 113/75 e pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C 214 in data 11 settembre 1976;
Ritenuta la necessita' di apportare ulteriori modificazioni alle anzidette disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della predetta legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1.
Alle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
1) Nell'art. 1, punto 4, le parole: "articoli 24, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 152, 165 e 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43". La nota (4) in calce allo stesso articolo e' soppressa.
2) L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti doganali, fuori dei casi disciplinati dai regolamenti delle Comunita' europee e sempreche' non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni od accordi internazionali, si considera come Paese di origine delle merci quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno...