Sentenza nº 2506 da Lazio, Roma, 16 Marzo 2004

Data di Resoluzione16 Marzo 2004
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 12440 Reg. Ric.
Anno 1992

- Sezione I-bis -

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 12440 del 1992, proposto da Sacco Giovanna, Di Sario Antonio, Siringo Sebastiano, Santucci Renato, Lalli Alfredo, Galgano Silvia, Giuditta Antonella, Saccoccio Gioconda, Zironi Gianni, Montanelli Cristina, Mattioli Roberta, Di stefano Michele, Bertolini Guido, Simonetti Debora, Gallo Vania, Cocciolillo Lorenza, Rea Emanuela, Zanardi Lucia, Ventura Susanna, Paganelli Gian Maria, Soccorsa Sofia, Li Bassi Silvia, Palombaro Paolo, Elmo M. Enrica, Maccabruni Claudia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Benedetto Cianci e Franco Cianci ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonio Iannacci, in Roma, via L. Rizzo n. 36

contro

- il Ministero della Sanità, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in persona del Ministro p.t., n.c.;

- il Ministero del Tesoro, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per il riconoscimento

del servizio prestato dai ricorrenti, in anni precedenti alla emanazione del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, come servizio del tutto conforme alle direttive comunitarie in materia e, pertanto, per la estensione di tutti gli effetti previsti dalla suddetta legge 8 agosto 1991 n. 257 e dalla normativa esecutiva, in disapplicazione degli illegittimi limiti posti da tale normativa;

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Sanità;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 febbraio 2004 il Referendario Antonella MANGIA;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto

Espongono i ricorrenti - tutti quanti medici, iscritti nelle varie scuole di specializzazione medico-chirurgiche in anni precedenti alla normativa di cui al d.lgs. 8.8.1991 n. 257 - che:

- nel 1975 sono state emanate dal Consiglio della CEE due direttive (n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE), poi modificate dalla direttiva n. 82/76/CEE, con le quali sono state dettate alcune norme per uniformare in ambito comunitario il processo di formazione dei medici specialisti;

- tali direttive sono rimaste inadempiute dallo Stato italiano per anni e tali inadempienza è stata anche oggetto di una sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea;

- in seguito al D.P.R. n. 162/1982, si è provveduto quantomeno ad una disciplina omogenea ed uniforme delle modalità di accesso alle scuole di specializzazione;

- con la legge delega 29.12.1990 n. 428, finalmente il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi per l'attuazione della normativa comunitaria;

- è stato così emanato il d.lgs. 8.8.1991 n. 257. Secondo tale decreto, i medici specializzandi svolgono attività a tempo pieno, incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro e partecipano a tutte le attività del servizio medico. Necessari corollari di questo rapporto sono la necessità di una remunerazione (prevista sotto forma di borsa di studio) e la valutabilità del servizio prestato durante la specializzazione come titolo di carriera in sede di concorso pubblico presso il Servizio Sanitario Nazionale.

Ciò premesso, i ricorrenti lamentano che detto decreto dispone la sua applicazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992 e che il successivo D.M.17.12.1991, adottato in virtù di una previsione riportata nel d.lgs., estende la normativa comunitaria ai soli nuovi iscritti nel 1991, creando una stridente disparità di trattamento fra quest'ultimi e gli specializzandi ancora in corso nell'anno accademico 1991/92 ma iscritti ad anni successivi ovvero coloro che si sono specializzati in epoche precedenti, con corsi di studio sostanzialmente conformi alla normativa comunitaria.

Ritenendo illegittima tale discriminazione, i ricorrenti chiedono l'estensione dei benefici previsti dalla normativa di adeguamento anche agli altri specialisti e specializzandi; a tal fine deducono i...

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