DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento

Coming into Force02 Maggio 1982
Enactment Date10 Marzo 1982
Published date17 Aprile 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/04/17/082U0162/CONSOLIDATED/19970729
Official Gazette PublicationGU n.105 del 17-04-1982 - Suppl. Ordinario
Capo I PRINCIPI SULL'ASSETTO NELL'ORDINAMENTO UNIVERSITARIO DELLE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI, DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Finalita'

Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Universita'.

Presso le Universita' possono essere costituite:

  1. scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario;

  2. scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista;

  3. corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.

Art 2.

Determinazione dei posti

Il numero complessivo degli studenti da ammettere alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione e' determinato nello statuto delle Universita' in relazione alla disponibilita', acquisita anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Tale numero puo' essere modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta del rettore, previa motivata proposta del consiglio della scuola, da presentare non oltre il 30 novembre dell'anno accademico cui e' limitata la modifica.

Per esigenze di programmazione connesse allo sviluppo economico e sociale del Paese, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere determinato, per ciascun anno accademico, il numero globale sul piano nazionale delle iscrizioni degli studenti alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione inerenti al settore cui si riferisce la programmazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, in relazione alle previsioni del piano di sviluppo delle Universita' di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per il settore sanitario, tenuto conto anche delle indicazioni del piano sanitario nazionale, provvede a determinare, per ciascuna scuola, i posti relativi, sentito il Ministro interessato.

Le Universita' nel caso di convenzione con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attivita' didattiche integrative, nonche' di quelle previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono prevedere un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli stessi, riservati al personale appartenente ai predetti enti pubblici che gia' operi nel settore cui afferisce la scuola diretta a fini speciali o di specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalita' per l'ammissione. Nel caso di determinazione del numero programmato ai sensi del precedente terzo comma si terra' conto anche dei predetti posti riservati.

Art 2.

Determinazione dei posti

Il numero complessivo degli studenti da ammettere alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione e' determinato nello statuto delle Universita' in relazione alla disponibilita', acquisita anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi. 2

Tale numero puo' essere modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta del rettore, previa motivata proposta del consiglio della scuola, da presentare non oltre il 30 novembre dell'anno accademico cui e' limitata la modifica. 2

Per esigenze di programmazione connesse allo sviluppo economico e sociale del Paese, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere determinato, per ciascun anno accademico, il numero globale sul piano nazionale delle iscrizioni degli studenti alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione inerenti al settore cui si riferisce la programmazione. 2

Il Ministro della pubblica istruzione, in relazione alle previsioni del piano di sviluppo delle Universita' di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per il settore sanitario, tenuto conto anche delle indicazioni del piano sanitario nazionale, provvede a determinare, per ciascuna scuola, i posti relativi, sentito il Ministro interessato. 2

Le Universita' nel caso di convenzione con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attivita' didattiche integrative, nonche' di quelle previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono prevedere un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli stessi, riservati al personale appartenente ai predetti enti pubblici che gia' operi nel settore cui afferisce la scuola diretta a fini speciali o di specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalita' per l'ammissione. Nel caso di determinazione del numero programmato ai sensi del precedente terzo comma si terra' conto anche dei predetti posti riservati.

Art 3.

Uniformita' di ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, provvede, con propri decreti, a stabilire per i singoli tipi di diploma la denominazione, i requisiti di ammissione, la durata e la frequenza dei corsi, l'indicazione del numero complessivo degli esami di profitto e delle discipline obbligatorie con le connesse attivita' pratiche da ricomprendere nell'ordinamento degli studi, le modalita' di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico nonche' le attivita' valutabili ai sensi del quarto comma del successivo art. 12, nei seguenti casi:

  1. per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione allorche' sia necessario adeguare il nostro ordinamento alle direttive C.E.E. in materia;

  2. per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che ai sensi del successivo art. 9 hanno valore abilitante per l'esercizio professionale.

Per le scuole di specializzazione e per le scuole dirette a fini speciali in...

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