DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 257 - Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)

Coming into Force31 Agosto 1991
End of Effective Date06 Novembre 1999
Published date16 Agosto 1991
Enactment Date08 Agosto 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/08/16/091G0301/CONSOLIDATED/19991023
Official Gazette PublicationGU n.191 del 16-08-1991
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, in materia di formazione dei medici specialistici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Formazione a tempo pieno del medico specialista

  1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunita' economica europea e comuni a due o piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno.

  2. L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 e' formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanita'.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368

Art 2.

Programmazione

  1. Con decreto del Ministro della sanita', sentite le regioni e le province autonome, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le facolta' di medicina e chirurgia, e con il Ministro del tesoro, e' determinato, ogni tre anni, il numero degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacita' ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le universita', in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita'.

  2. In relazione alla programmazione di cui al comma 1, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanita', determina il numero dei posti per ciascuna scuola le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 7, tenuto conto delle richieste delle facolta' di medicina e della disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni. Il predetto decreto e' adottato su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale.

  3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, per ogni singola specializzazione e' stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a favore dei medici dell'amministrazione militare. Il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo e' determinato con il decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2.

  4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

  5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio della scuola, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi, puo' autorizzare l'espletamento delle attivita' pratiche previste dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle attivita' di servizio, a condizione che le predette attivita' siano coerenti con il programma del corso di studio.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368

Art 3.

Ammissione

  1. L'ammissione alle scuole di specializzazione avviene secondo le modalita' di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

  2. Le modalita' per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'art. 4, comma 5, sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368 1

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