Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 5 luglio 2002, n. 319 (c.c. 30 gennaio 2002). Pres. Ruperto - Rel. Contri - X c. Y

Patente - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Violazione del principio di eguaglianza - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale - Patente - Guida con patente scaduta - Fermo amministrativo del veicolo - Durata in misura fissa, senza possibilità di graduare la sanzione secondo la gravità del fatto - Applicabilità anche nell'ipotesi che il trasgressore sia persona diversa dal proprietario - Contrarietà ai principi di ragionevolezza ed eguaglianza e di proporzionalità delle sanzioni - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), poiché con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 116, comma 13, nuovo c.s. per la quale non è previsto il fermo amministrativo, non terrebbe nel dovuto conto il principio di eguaglianza. (Nuovo c.s., art. 126) (1).

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 27, primo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7 e 136, comma 7, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedono che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo si applica anche nel caso in cui il proprietario del mezzo sia persona diversa dal conducente che guida con patente scaduta o patente straniera scaduta di validità. (Nuovo c.s., art. 126; nuovo c.s., art. 136) (2).

    (1, 2) Le questioni relative all'art. 126, comma 7, nuovo c.s., sono già state esaminate da questa Corte nelle citate precedenti ordinanze: 23 luglio 2001, n. 282 e 23 luglio 2001, n. 278 entrambe in Giur. cost., f. 4; 9 febbraio 2001, n. 33, ivi 2001, f. 1. Le ordinanze di rinvio Giud. di pace Brescia 13 giugno 2001 e Giud. di pace Cairo Montenotte 5 maggio 2001 sono state pubblicate rispettivamente in questa Rivista 2002, 281 ed ivi 2002, 13.

(Omissis). - Ritenuto che il Giudice di pace di Legnago ha sollevato, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificati dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, per la guida di un veicolo con patente straniera scaduta di validità, non escludono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo anche quando il proprietario dello stesso sia persona diversa dal trasgressore;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate prevedono la condotta di chi guida con patente, italiana o straniera, scaduta di validità, ma nulla dicono riguardo a chi affida loro il veicolo, con la conseguenza che il fermo amministrativo, quando viene applicato nei suoi confronti, punisce una condotta non prevista da alcuna norma;

che il rimettente, rilevato come la sanzione accessoria sia in concreto più grave di quella pecuniaria principale, osserva che chi guida con patente scaduta viene punito più severamente di chi conduce un veicolo dopo aver sostenuto con esito favorevole gli esami ma non è ancora munito di patente (art. 121 c.s.) ed osserva ancora che, in caso di una nuova violazione commessa nei cinque anni dalla precedente, il proprietario resta soggetto alla confisca del mezzo;

che, sempre secondo il rimettente, un'ulteriore incongruenza sarebbe determinata dal fatto che, essendo il proprietario chiamato a rispondere in via solidale anche della pena pecuniaria principale, egli potrebbe essere l'unico soggetto cui si applicano entrambe le sanzioni, pur senza aver violato alcuna norma giuridica;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni inammissibili o infondate;

che l'Avvocatura, premesso che nell'ordinanza non viene precisato quale delle due ipotesi previste dall'art. 136 c.s. ricorre nella fattispecie concreta (guida con patente rilasciata da Stato estero scaduta di validità, da parte di chi abbia acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, ovvero guida con patente rilasciata da Stato estero in corso di validità, da parte di chi risiede in Italia da più di un anno), rileva che la questione appare simile a quelle esaminate dalla Corte con l'ordinanza n. 33 del 2001 e decise nel senso della manifesta infondatezza;

che anche il Giudice di pace di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del c.s., nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo n. 507 del 1999, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27 della Costituzione;

che il giudice a quo rileva che la sanzione pecuniaria principale è prevista per la violazione di una norma di condotta, mentre la sanzione accessoria risulta svincolata da una condotta che sia previamente definita illecita, dato che nessuna disposizione di legge definisce illecita la condotta di chi affida un veicolo ad una persona con patente scaduta di validità o prescrive l'obbligo di controllare se la patente sia valida;

che, sottolinea ancora il Giudice di pace di Bologna, la disposizione impugnata non consente di graduare la sanzione in relazione al tipo ed alla destinazione del veicolo sottoposto al fermo o alla circostanza che la patente sia scaduta per mera dimenticanza;

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che è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibili o infondate le questioni sollevate dal Giudice di pace di Bologna, richiamando nelle sue difese la motivazione dell'ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001;

che il Giudice di pace di Recco ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del c.s., per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni;

che il rimettente osserva che la sanzione accessoria, se confrontata con la sanzione pecuniaria principale, appare «veramente sproporzionata», specie quando il veicolo appartiene ad una società la cui attività economica viene pregiudicata dalla mancata disponibilità del mezzo;

che, ad avviso del giudice a quo, il proprietario del veicolo subirebbe una «grave e pesante restrizione della libertà e del diritto di svolgere l'attività della società» per un fatto a lui non imputabile, non prevedendo la legge alcuna sanzione per chi permette la guida a persona senza patente o con patente scaduta;

che, sempre secondo il giudice a quo, appare ingiustificata la disposizione di cui all'art. 23, comma 4, D.L.vo n. 597 del 1999, che ha modificato l'art. 214 c.s., introducendo nello stesso il comma 1-bis, secondo il quale la restituzione del mezzo può essere effettuata dall'organo accertatore solo nel caso in cui risulti che lo stesso è stato utilizzato contro la volontà del proprietario;

che, rileva ancora il rimettente, la sanzione è «talmente rigida» da non consentire al giudice di graduarne la durata secondo la gravità del fatto in concreto;

che il Giudice di pace di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del c.s., nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo n. 507 del 1999, per violazione dell'art. 3 Cost.;

che il giudice a quo, investito dell'esame di un ricorso presentato dal proprietario di un veicolo alla cui guida lo stesso veniva colto con la patente scaduta, rileva che la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo continua a dispiegare i suoi effetti anche quando - come nel caso di specie - la sanzione principale si estingue per avvenuto pagamento e l'interessato provvede al rinnovo della patente;

che, secondo il rimettente, la disposizione avrebbe un contenuto sanzionatorio che, per intensità e rigore, eccede notevolmente quello della sanzione principale ed arreca un danno al trasgressore per i suoi impegni di lavoro e familiari;

che, osserva ancora il Giudice di pace di Caltanissetta, a carico del proprietario vi è l'ulteriore onere delle cospicue spese di ricovero del veicolo, anch'esse superiori all'importo della sanzione principale;

che il rimettente rileva ancora che la durata in misura fissa del fermo non consente alcun temperamento della sanzione e che, mentre in altre ipotesi di sanzione accessoria introdotte dal D.L.vo n. 507 del 1999 il fermo è stato previsto come un «controbilanciamento» all'intervenuta depenalizzazione dell'illecito, tale circostanza è estranea all'ipotesi di guida con patente scaduta;

che, rileva infine il giudice a quo, mentre chi dispone di altro veicolo può tornare a guidare dopo il rinnovo della patente, ciò è precluso a chi non ha tale possibilità e può fare affidamento solo sul mezzo sottoposto a fermo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare manifestamente infondata la questione sollevata, richiamando in particolare la motivazione dell'ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001;

che il Giudice di pace di Isola della Scala ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) - nella parte in cui, per la violazione del...

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