Sentenza nº 8 da Council of State (Italy), 07 Gennaio 2014

Date07 Gennaio 2014
IssuerCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA n. 515/2008, resa tra le parti;

sul ricorso numero di registro generale 4830 del 2009, proposto da:

Goffredo De Carolis, Pierluigi Bacceli e Ottavio Di Bonaventura, rappresentati e difesi dall'avvocato Osvaldo Prosperi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Quirino D'Angelo in Roma, via Paolo Emilio, 34;

Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore; Donato Fioriti, Maurizio Adezio, Tino Fortunato Di Sipio, Giuseppina Fonzi, Maurizio Floris, non costituiti nella presente fase di giudizio;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il Cons. Claudio Boccia e udito per la parte appellante l'avvocato Osvaldo Prosperi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con il ricorso n. 88 del 2006, presentato al Tribunale Amministrativo Ragionale per l'Abruzzo, i signori Goffredo De Carolis, Pierluigi Bacceli e Ottavio Di Bonaventura - tutti membri del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) dell'Abruzzo insediatosi nel 2003 - chiedevano l'annullamento, lamentandone l'illegittimità, del decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo del 13 dicembre 2005, con il quale veniva ?nominato (nuovo) Presidente del Co.Re.Com. Abruzzo il signor Tino Fortunato Di Sipio? e del decreto del 19 dicembre 2005 con cui venivano ?nominati (nuovi) consiglieri del Co.Re.Com i signori Addezio, Fioriti, Fonzi e Floris?.

  2. Con la sentenza n. 515 del 2008 il Tar per l'Abruzzo dichiarava inammissibile il predetto ricorso per ?mancata impugnativa di un atto presupposto?, non avendo gli istanti impugnato l'atto pubblicato sul B.U.R.A. del 19 ottobre 2005 con cui la Regione Abruzzo preannunciava la nomina di 4 componenti per il CO.RE.COM.

  3. Avverso detta sentenza il signori De Carolis, Bacceli e Di Bonaventura hanno proposto appello, ritenendo innanzitutto, sotto il profilo del rito, ammissibile il ricorso di primo grado e riproponendo, nel merito, i motivi di gravame non esaminati dal Tar per l'Abruzzo.

    Con la memoria del 26 ottobre 2013 gli appellanti hanno ulteriormente articolato le proprie difese.

  4. All'udienza del 3 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

  5. Preliminarmente il Collegio ritiene di esaminare il primo motivo di gravame relativo all'inammissibilità del ricorso di primo grado sancita dal Tar per l'Abruzzo, data la sua natura pregiudiziale.

    Con detto mezzo è stata lamentata l'erroneità dell'impugnata sentenza per ?violazione dell'art. 21, comma 1 della legge Tar n. 1034 del 1971, dell'art. 36 T.U.R.D. n. 1054 del 1924, degli artt. 1 e 2 della legge n. 642 del 1997 e di ogni altra norma, regola e principio circa la piena conoscenza dell'atto direttamente lesivo ed impugnabile, la decorrenza del termine nonché sulla nozione di atto endoprocedimentale?.

    Secondo gli appellanti il ricorso dai medesimi presentato dinanzi al Tar per l'Abruzzo sarebbe stato ammissibile in quanto l'avviso pubblicato sul B.U.R.A. del 19 ottobre 2005 - stante il suo contenuto anomalo ed irregolare ed in ragione della circostanza che il medesimo non conterrebbe alcun riferimento alla l.r. Abruzzo n. 27 del 2005 - non ?potrebbe costituire la prova della piena conoscenza? della decisione assunta dalla Regione Abruzzo di voler applicare la l.r. Abruzzo n. 27 del 2005, relativa all'introduzione del cosiddetto spoil system, anche nei confronti del Co.Re.Com..

    Tale piena conoscenza si sarebbe avuta soltanto con la nota della Regione Abruzzo del 27 dicembre 2005, relativa all'avvenuto insediamento del nuovo Co.Re.Com., con la conseguenza che il ricorso - depositato il 12 gennaio 2006 e notificato alle controparti in data 19 gennaio 2006 - sarebbe stato presentato in termini e sarebbe, dunque, ammissibile.

    La predetta considerazione sarebbe, peraltro, avvalorata dalla circostanza che, ?negli stessi giorni della pubblicazione? del predetto avviso sul B.U.R.A., la Regione Abruzzo manifestava ?positivo apprezzamento? per il lavoro svolto dal Co.Re.Com. (delibera del Consiglio regionale n. 9/11 del 2005) ed approvava, inoltre, il ?programma dell'attività Co.Re.Com. (per l'anno) 2006?, con la conseguenza che, in ragione della contraddittorietà fra i precitati atti e l'avviso pubblicato sul...

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