Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. Circolare (Min. trasp.) 2 ottobre 2002. MOT6/P4223/C4: Richiesta di autorizzazione per l'utilizzo della procedura «Prenotamotorizzazione»

A seguito del cambiamento della piattaforma tecnologica e della modalità di accesso al S.I. della Motorizzazione con collegamento ISDN, si inviano, in sostituzione di quelli attualmente in uso, il fac-simile della lettera, con cui l'Ufficio Provinciale autorizza l'utilizzo della procedura «Prenotamotorizzazione», e l'allegato 3, che integra la circolare MOT6/P3292/60C4 dell'11 luglio 2002, riguardante la richiesta di collegamento da parte dell'utente.

(Si omettono gli allegati)

@II. Circolare (Min. trasp.) 30 settembre 2002, Prot. n. 3521/MOT2/B. Decreto 24 luglio 2002. Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977 recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», per quanto riguarda alcune definizioni e procedure di calcolo relative alle masse e dimensioni dei veicoli delle categorie M2 ed M3, in armonia con le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 di attuazione della direttiva 97/27/CE. Chiarimenti in relazione ai veicoli progettati come scuolabus e miniscuolabus

Il decreto 24 luglio 2002, concernente modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977 recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», ha introdotto, ai fini del calcolo della superficie disponibile per i passeggeri, del numero dei posti e della distribuzione delle masse, le disposizioni previste per gli autobus di linea e granturismo dalla direttiva comunitaria 97/27/CE in materia di masse e dimensioni.

La direttiva 2001/85/CE, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE ha, tra l'altro, precisato il campo di applicazione dei veicoli definiti autobus di linea e granturismo, escludendo dal suddetto campo i veicoli specificatamente progettati quali scuolabus.

Si informa, pertanto, che ai veicoli progettati come scuolabus e miniscuolabus si applicano le seguenti prescrizioni:

- per lo spazio disponibile per i passeggeri seduti: le disposizioni previste dalla tabella CUNA NC 581-20;

- per il calcolo del numero dei posti: si attribuiscono quale massa di un passeggero di scuola elementare e di scuola media, i valori rispettivamente pari a 38 kg e 50 kg;

- per la distribuzione delle masse: la massa corrispondente al carico sull'asse anteriore non deve essere inferiore al 25% della massa del veicolo, sia con il veicolo in ordine di marcia che con il veicolo a pieno carico.

@III. Circolare (Min. trasp.) 30 settembre 2002, Prot. n. 3219/M361. Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dall'1 ottobre 2002, dei veicoli non conformi alle direttive n. 95/54/CE (compatibilità elettromagnetica), 2000/3/CE (cinture di sicurezza verifica lunghezza e sistemi di ritenuta bambini)

Dal 1º ottobre 2002, data di entrata in vigore delle direttive citate in oggetto, decorre l'obbligo di immatricolare per la prima volta talune categorie di veicoli rispondenti alle direttive medesime.

Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l'immatricolazione oltre la data del 30 settembre c.a. anche dei veicoli omologati non conformi alle direttive sopra indicate.

In merito, si evidenzia, che la deroga per l'immatricolazione dei veicoli «fine serie», oggetto della presente deroga è concessa secondo il criterio previsto nell'allegato XII alla Direttiva 2001/116/CE parte B punto 2.

La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1º ottobre 2002, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.

Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall'autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l'autotelaio non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini delle direttive in questione.

In merito a quanto sopra, questa Sede si riserva la possibilità di effettuare eventuali controlli.

Si allega inoltre un elenco con l'indicazione delel Case costruttrici che hanno presentato, a questo ufficio, le domande di deroga di cui sopra.

(Si omettono gli allegati)

@IV. Circolare (Min. trasp.) 30 settembre 2002, Prot. n. 3106-3107-3160/M340. Conversione di patente di guida. Romania

Il Ministero degli affari esteri ha comunicato con nota n. 065/4825 del 29 agosto 2002, che l'accordo (trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di tre allegati - All. 1) tra la Repubblica italiana e la Romania in materia di patenti di guida è entrato in vigore il 20 agosto 2002.

Pertanto, agli uffici provinciali in indirizzo, si fa presente che possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dal suddetto Stato.

Tale conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla Tabella di equipollenza Romania-Italia (allegato 2 dell'accordo), che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti rumene alle categorie di patenti italiane.

Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmette la fotocopia del fac-simile della patente attualmente rilasciata in Romania (secondo quanto indicato all'allegato 3 dell'accordo) con relativa traduzione dell'ambasciata della Romania in Italia (all. 2 e 3).

Poiché il sistema operativo che gestisce la stampa delle patenti di guida memorizza in archivio e produce soltanto caratteri propri della lingua latina e considerata la particolarità della lingua rumena rispetto a quella italiana, questa Direzione ha comunicato al Ministero degli affari esteri che non potranno essere stampati documenti di guida che riportino segni diacritici ovvero altri segni grafici non appartenenti alla lingua italiana.

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Per quanto concerne l'esatta individuazione del periodo di validità delle patenti rumene, l'ambasciata di Romania in Italia ha precisato che la data di scadenza della categoria, indicata al punto 11 del documento, coincide con la data di scadenza della patente, indicata invece al punto 5. Qualora in corrispondenza del predetto punto 11 non vi sia alcuna data ovvero ve ne sia una diversa da quella del punto 5, occorre far riferimento esclusivamente al citato punto 5.

Le patenti rumene convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi di seguito indicati, comunicati dal Ministero degli affari esteri:

Consolato Generale di Romania a Milano - Via Cigniese n. 2, 20100 Milano

Competenza: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana.

Per le Regioni non indicate nell'elenco, occorre far riferimento a: Ambasciata di Romania - Via Nicolò Tartaglia n. 36, 00197 Roma. Agli stessi indirizzi codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l'autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all'art. 10 dell'Accordo.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 5 dell'Accordo).

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 6 dell'Accordo.

Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.

Allegato alla circolare prot. n. 3106-3107-3160/M340 del 30 settembre 2002 Allegato 1 alla circolare n. 3106-3107-3160/M340 del 30 settembre 2002

Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti
che possono essere convertite, aggiornato al 30 settembre 2002
Algeria Irlanda Portogallo
Austria Islanda Princip. di Monaco
Belgio Libano Rep. di Corea
Croazia Liechtenstein Romania
Danimarca Lussemburgo San Marino
Filippine Macedonia Spagna
Finlandia Malta Sri-Lanka
Francia Marocco Svezia
Germania Norvegia Svizzera
Gran Bretagna Paesi Bassi Turchia
Grecia Polonia Ungheria

Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti che posson
essere convertite solo per alcune categorie di conducenti
Canada - Personale Diplomatico e Consolare
Cile - Diplomatici e loro familiari
Stati Uniti - Personale Diplomatico e Consolare e
loro familiari
Zambia - Cittadini in missione governativa e loro
familiari

Allegato 1 alla circolare prot. n. 3106-3107-3160/M340 del 30 settembre 2002 Allegato 1 alla circolare n. 3106-3107-3160/M340 del 30 settembre 2002

ACCORDO BILATERALE

17 giugno 2002, N. 065/3498

Il Ministero degli Affari esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Romania in Italia e, con riferimento alla Nota Verbale n. C-745 del 16 aprile 2002, ha l'onere di confermare quanto segue:

Il Governo della Romania e il Governo della Repubblica italiana, di seguito denominate Parti Contraenti, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente ai fini della conversione, quelle patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti autorità dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patente di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

Il titolare della patente emessa dalle autorità di una delle Parti Contraenti può guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di quelle categorie per le quali la patente è valida nel Paese d'emissione purché la stessa sia...

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