N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2012

IL TRIBUNALE Ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 2 maggio 2012, la seguente ordinanza nella causa in materia di lavoro, iscritta al n. 38445/10, vertente tra Romano Gaetano, elettivamente domiciliato in Palma Campania, via Querce 149, presso lo studio dell'avv. Domenico Balbi, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo ricorrente e Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, via Luigi Pianciani 32 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in giudizio tramite proprio funzionario resistente.

Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 25 novembre 2010,

Gaetano Romano adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:

che egli, quale collaboratore scolastico (ruolo ATA), aveva prestato attivita', in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in virtu' di plurimi contratti a termine per i seguenti periodi: 1) dal 20 settembre 2007 al 31 agosto 2008 presso la Direzione didattica statale di Odenzo (TV); 2) dall'8 settembre 2008 al 31 agosto 2009 presso l'Istituto Comprensivo G.

Pallavicini di Roma; 3) dal 18 settembre 2009 al 30 giugno 2010 presso l'Istituto Comprensivo La Giustiniana di Roma; 4) dall'11 settembre 2010 al 30 giugno 2011 presso il Liceo Artistico A.

Caravillani di Roma (supplenze annuali le prime due, poi supplenze sino al termine delle attivita' didattiche);

che le assunzioni cosi disposte in successione avevano avuto la funzione di sopperire ad esigenze non transitorie bensi' strutturali e permanenti e che nei relativi contratti non erano state indicate le esigenze e le ragioni che avrebbero giustificato l'apposizione del termine;

che il ricorso sistematico alle assunzioni a termine, necessario per la copertura di una rilevante quota dei posti in organico, era illecito essendo in contrasto con i principi posti dalla direttiva europea 1999/70/CE, cosi come interpretata dalla Corte di Giustizia ed attuata nell'ordinamento italiano mediante il d.lgs. 368/01.

Cio' esposto, il ricorrente, sulla base di articolate considerazioni in diritto, domandava accertarsi l'illegittimita' delle clausole di apposizione del termine contenute nei contratti suddetti e condannarsi l'Amministrazione, in via principale, a convertire il rapporto in uno a tempo indeterminato a far data dalla stipula del primo contratto nonche' a corrispondergli le conseguenti differenze retributive, ovvero, in subordine, a risarcirgli il danno cagionato in misura proporzionata ed efficacemente dissuasiva.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio, ex art. 417-bis c.p.c., l'Amministrazione, controdeducendo in diritto ed instando per la reiezione della domanda.

All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice pronunciava e dava lettura della presente ordinanza di promovimento di questione di legittimita' costituzionale.

  1. La disciplina legislativa delle assunzioni a tempo determinato nel settore (pubblico) della scuola si rinviene tuttora nell'art. 4

    L. 124/99, che recita testualmente:

    '1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

  2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

  3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

    4-5. (...) 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico (approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge (graduatorie poi divenute ad esaurimento per effetto dell'art. 1, comma 605, lett.

    c, L. 296/06).

    7-10. (...) 11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 'Scuola', pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del testo unico.

    (...)'.

    Di recente, il legislatore e' intervenuto su tale corpo normativo, aggiungendovi - con l'art. 1, comma 1, D.L. 134/09, conv.

    in L. 167/09 - il comma 14-bis, per affermare espressamente:

    '14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni'.

    Il citato art. 1, comma 605, lett. c), L. 296/06 contempla, tra l'altro, distinti piani triennali per l'assunzione a tempo indeterminato, per gli anni 2007-2009, di personale, docente e non docente, nei rispettivi contingenti di 150.000 e 20.000 unita', da verificare annualmente nella loro fattibilita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale.

    Il medesimo art. 1 D.L. 134/09 cit., come sopra convertito, prevede ancora, al comma seguente:

    '2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualita' e la continuita' del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.

    296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, gia' destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attivita' didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo'.

    Ancor piu' recentemente, il legislatore ha emanato le disposizioni contenute nell'art. 9 D.L. 70/11, conv. in L. 106/11, su cui, per la parte rilevante, si dira' infra sub 3.

  4. Nel nostro ordinamento il d.lgs. 368/01, come integrato dalla L. 247/07, rappresenta viceversa un apparato di regole che - per dare specifica attuazione alla direttiva europea 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (su cui infra) - mira ad evitare l'abusivo ricorso al contratto a termine. Tra tali regole quella (art. 5) che impone la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato nel caso in cui una nuova assunzione sia effettuata, senza soluzione di continuita', al termine di un primo rapporto, e quella che fissa nel termine massimo di trentasei mesi il periodo durante il quale il medesimo lavoratore possa essere impiegato in virtu' di contratti a termine.

    La disciplina del contratto a termine, posta dal d.lgs. 368/2001, deve ritenersi di massima applicabile anche ai rapporti alle...

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