Il sostentamento del clero ed il lavoro degli ecclesiastici

AutoreRoberta Santoro
Pagine37-44

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@1. Il vecchio sistema beneficiale ed i supplementi di congrua

Il sostentamento del clero, in passato, era condizionato dal sistema beneficiale vigente nell'ordinamento canonico. All'ufficio ecclesiastico di parroco, vescovo o Cardinale si accompagnava spesso un beneficio, cioè una massa di beni attraverso i quali potesse sostenersi l'ufficio stesso.

Non tutti gli uffici ecclesiastici godevano, però, di un beneficio, né questi avevano uguale rilevanza, per cui accanto a parrocchie o mense vescovili ricche, ve ne erano di povere, alla pari di tanti ecclesiastici sprovvisti di ufficio, che dovevano in qualche modo sostenersi. All'insufficienza del sistema beneficiale, lo Stato sopperì con il Concordato del 1929 attraverso i supplementi di congrua in modo da riequilibrare le rendite di ciascuno fino ad un minimo giudicato dignitoso.

Certo è che in tal modo lo Stato poteva controllare il clero che costituiva sempre un corposo veicolo di consenso ed inoltre l'intervento dello Stato era giustificato dalla legislazione eversiva dell'800, con la quale i beni degli istituti ecclesiastici erano divenuti di proprietà dello stesso Stato senza alcun compenso. Il pagamento del supplemento serviva a distribuire Page 38 in maniera uguale fra gli ecclesiastici i redditi dei beni appresi dallo Stato.

Con il Concordato del 1929, lo Stato si impegnò a corrispondere tali assegni di congrua ed a coordinare in unico testo il relativo regolamento (i minimi di congrua sono stati successivamente aumentati: l'ultima determinazione risale alla legge n. 58 del 1980).

Occorre precisare che l'assegno supplementare consisteva in una prestazione a carattere alimentare posta dalla legge a carico del Fondo per il culto. Come tale gli ecclesiastici che rientravano nelle categorie previste dalla legge, qualora avevano un reddito proveniente dal beneficio inferiore al minimo stabilito dalla stessa legge, godevano di un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti del Fondo per il culto. Tale diritto soggettivo poteva essere rivendicato dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria tutte le volte che il Fondo per il culto avesse rifiutato la corresponsione dell'assegno, a patto che l'ecclesiastico avesse esperito i ricorsi amministrativi previsti.

@2. Il tramonto del sistema beneficiale. Gli istituti per il sostentamento del clero

Tale sistema, in verità, non perfetto, ma che aveva avuto il merito di impegnare nella collaborazione sia la Chiesa che lo Stato, si è protratto fino al 1983 con l'elaborazione del nuovo Codex iuris canonici.

Il Codex non ha abolito il sistema beneficiale, ma adeguandosi alle prescrizioni del Concilio Vaticano 11 ha previsto il graduale passaggio dal vecchio sistema beneficiale ad un sistema più equo e moderno con l'erezione di Istituti per il sostentamento del clero diocesani ed...

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