Il procedimento di delibazione

AutoreMaria Grimaldi
Pagine75-85

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@1. Efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità nel Concordato del '29

Il sistema matrimoniale, nel vigore del Concordato der29, era disciplinato dall'art. 34 (L. 27 maggio 1929 n. 810).

L'art. 34, al I comma, recitava : "lo stato italiano.....riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli ejfetti civili", al IV e successivi commi trattava della giurisdizione ecclesiastica e della sua rilevanza civile, affermando che: "/e cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato ma non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali ecclesiastici. Le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme di diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. Le sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte d'Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanza emessa in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed Page 76 ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio".

In questa disposizione è, pertanto, enunciata chiaramente la riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici, con ogni preclusione ai giudici civili sui matrimoni concordatari. Unica competenza per lo Stato è quella della Corte d'Appello che deve recepire e rendere esecutive le sentenze ed i provvedimenti ecclesiastici super rato.

In un sistema così delineato le sentenze ecclesiastiche sono efficaci nel diritto dello Stato con un procedimento ufficioso ed automatico e le parti assumono un ruolo del tutto passivo nel senso che non possono né contestare le sentenze canoniche né opporsi alla loro efficacia civile. Questa disciplina dell'istituto matrimoniale, proprio per il suo carattere privilegiano, era destinata ad entrare in crisi con il mutamento del regime del paese e l'adozione della Costituzione repubblicana, con l'introduzione della L. n. 898 del 1970 ed anche per l'opera della giurisprudenza che sin dal 1973 avvia un processo di erosione della normativa concordataria.

Infatti, dapprima intervenne la Cassazione, Sez. I, sentenza del 1973 n. 913, affermando che il procedimento in sede di Corte d'Appello deve prevedere il contraddittorio tra la parti e sollevando eccezioni di incostituzionalità su rilevanti profili del sistema del 1929.

Si giunge così alla sentenza n. 18 del 1982 della Corte Costituzionale che getta le basi per una riforma radicale della normativa concordataria. La Corte dichiara incostituzionale il riconoscimento agli effetti civili dei provvedimenti di dispensa relativi ai matrimoni rati e non consumati, poiché questi sono il risultato di un procedimento amministrativo e non di una attività giurisdizionale. Afferma, altresì, l'illegittimità delle norme di derivazione concordataria laddove non prevedono il diritto-dovere della Corte d'Appello di accertare: I) che nell'ambito dei giudizi ecclesiastici sia stato garantito il diritto delle parti di agire e resistere in difesa dei propri diritti; 2) che Page 77 la sentenza canonica di nullità del matrimonio non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

La Corte conclude, quindi, che la giurisdizione ecclesiastica, proprio per le sue caratteristiche peculiari, deve essere valutata nell'ordinamento civile come una "giurisdizione straniera" e che le relative sentenze devono essere vagliate con adeguati controlli in sede di Corte d'Appello.

La pronuncia della Corte Costituzionale anticipa gli indirizzi della riforma concordataria che si conclude nel 1984 con una disciplina complessivamente nuova rispetto al 1929.

@2. Ilprocedimento di delibazione nell'Accordo dell'84: l'iter procedimentale

Il procedimento di delibazione è oggi disciplinato dall'art. 8.2 dell'Accordo del 1984 nonché dall'art. 4 lett. b) del Protocollo Addizionale (Legge 25 marzo 1985 n. 121).

In base al nuovo Accordo le sentenze di nullità matrimoniale possono essere rese esecutive nell'ordinamento dello Stato a domanda di parte ed in forza di un vero e proprio giudizio di delibazione; il principio della riserva di giurisdizione a favore dei tribunale ecclesiastici non è più contemplato.

L'Accordo, inoltre, non prevede più il riconoscimento dei provvedimenti ecclesiastici di scioglimento di matrimoni rati e non consumati. A tal proposito, da ultimo sul punto è intervenuta la Cassazione, che, con sentenza 10 luglio 1999 n. 7276, ha dichiarato improponibili le domande dirette a richiedere gli effetti civili ai suddetti provvedimenti.

Esaminiamo l'art. 8.2 dell'Accordo del 1984 che nella prima parte individua le condizioni e nella seconda i controlli demandati alla Corte.

Le condizioni per...

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