Le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale

AutorePaolo Stefani
Pagine55-73

Page 55

@1. Il matrimonio canonico: definizione, fini e proprietà essenziali

Prima di esaminare in forma necessariamente succinta l'argomento delle nullità matrimoniali, occorre spendere alcune necessarie, quanto inevitabilmente insufficienti, parole per introdurre i lettori ad un argomento di natura strettamente canonistica. Quando in questo testo si parla di diritto canonico, sia esso umano o divino, si fa riferimento alle norme della chiesa cattolica e segnatamente a quella di rito latino. Un diritto peculiare ad un'istituzione religiosa, che in luogo della giustizia formale, classico principio delle istituzioni secolari, si informa a criteri di giustizia sostanziale. L'ordinamento canonico ha un'unica sola finalità: la salus animarum (la salvezza delle anime) che a mente dell'ultimo canone del codice del 1983 "deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema" (can. 1752).

Il diritto canonico, a differenza dall'ordinamento civile, conosce la definizione giuridica del contratto matrimoniale. Il can. 1055 del codice di diritto canonico del 1983, che ha ridisciplinato l'istituto del matrimonio ispirandosi alla visione personalista del Vaticano II, definisce il matrimonio come il Page 56 "patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di Sacramento".

Il matrimonio canonico è, dunque, un patto -foedus, termine biblico che sta ad indicare l'alleanza tra Dio ed il popolo ebraico e tra Cristo e la Chiesa -, con cui un uomo ed una donna fondano una comunità permanente di vita, materiale e spirituale.

Questo peculiare istituto del diritto canonico ha due fini: il bene dei coniugi e la procreazione ed educazione della prole. Emerge con tutta evidenza l'importanza della realizzazione della famiglia, luogo di maturazione umana e cristiana della persona.

Il matrimonio cristiano è contratto ma, anche Sacramento (can. 1055 p. 2), segno visibile della grazia invisibile di Dio. La dignità sacramentale del matrimonio ne segna la sua intrinseca indissolubilità ed unità (can. 1056). Queste sono le proprietà essenziali del matrimonio sacramento: l'unità segna sia il rifiuto di qualsiasi forma di poligamia o pohandria sia l'affermazione del diritto - dovere reciproco dei coniugi alla fedeltà coniugale. L'unità riceve la sua pienezza nell'indissolubilità, proprietà che qualifica in senso temporale l'unione matrimoniale, escludendo qualsiasi possibilità di scioglimento del matrimonio rato e consumato (can. 1061).

Queste considerazioni introducono ad uno degli aspetti fondamentali della disciplina canonistica sul matrimonio: il consenso. Il can. 1057 del codice vigente afferma, al p.I, che "l'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana". Il consenso è, dunque, causa efficiente del contratto matrimoniale, con la prestazione del consenso il matrimonio è costituito, la consumazione lo rende perfetto. Page 57

L'oggetto del consenso è disciplinato dal p. 2 del can. 1057: "il consenso è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano se stessi per costituire il matrimonio", cioè la comunità permanente di vita materiale e spirituale, finalizzata al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole, fondata sull'unità e l'indissolubilità. Vedremo più avanti, quando si parlerà delle nullità derivanti dal consenso, le implicazioni della norma citata.

@2. L'invalidità del matrimonio nel codice di diritto canonico del 1983

Il codice di diritto canonico vigente conosce tre tipologie di nullità matrimoniali: quelle derivanti dagli impedimenti dirimenti, di diritto sia divino sia umano, - che sono in realtà ostacoli alla valida celebrazione del matrimonio -, disciplinati dai cann. 1083-1094 del codice; quelle derivanti dal consenso matrimoniale, disciplinate dai cann. I095-II03 dello stesso codice; ed infine, quelle che discendono dalla forma di celebrazione del matrimonio, sancite ad validitatem nei cann. 1108 ss. del codice.

@@2.1 Gli impedimenti

Il can. 1073 definisce gli impedimenti dirimenti come quelle circostanze che rendono un soggetto "inabile a contrarre validamente il matrimonio".

Gli impedimenti possono essere pubblici o occulti (can. 1074). Solo all'Autorità ecclesiastica spetta il compito di dichiarare, con interpretazione autentica, gli impedimenti, siano questi di diritto divino (can. 1075 p. I) o di diritto umano (can. 1075 p. 2). Page 58

Se gli impedimenti ed. di diritto divino non possono essere soggetti a dispensa, a norma del can. 1078 "l'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico, eccetto quelli che sono riservati alla Sede Apostolica" (can. 1078 p. 1). Sono riservati alla suprema autorità della Chiesa l'impedimento derivante dall'ordine sacro (can. 1087), dal voto pubblico e perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio (can. 1088) e l'impedimento derivante da fatto delittuoso (can. 1090).

Gli impedimenti matrimoniali possono essere suddivisi in tre categorie: quelli riguardanti la capacità personale: età (can. 1083), impotenza (can. 1084), il vincolo di precedente matrimonio (1085), la disparità di culto (1086), l'ordine sacro (1087), il voto pubblico e perpetuo di castità (1088); quelli che derivano da un fatto delittuoso: ratto (1089) e coniugicidio (1090); infine, quelli che derivano da un rapporto di parentela, affinità, pubbhca onestà ed adozione (1091-1094).

Sono impedimenti indispensabili, di diritto divino naturale: l'impotenza, il precedente vincolo coniugale e quelh derivanti dal vincolo di consanguineità (cann. 1078 p. 3 - 1091 p. 4).

Un'annotazione particolare merita l'impedimento derivante dall'impotenza dell'uomo o della donna. Una novità del codice del 1983, rispetto a quello del 1917, è contenuta nel p. 3 del can. 1083: " La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio". Solo, dunque, l'impotenza coeundì rende inabile il soggetto alle nozze, non anche quella generandi, com'era invece nel vigore del precedente codice del 1917, incentrato esclusivamente sul fine primario della procreazione della prole.

@@2.2 Le nullità derivanti dal consenso

Quelle derivanti dall'invalidità della prestazione del consenso matrimoniale sono senza dubbio le ipotesi di nullità più Page 59 frequentemente affrontate nelle cause che si celebrano dinanzi ai Tribunali ecclesiastici. Il codice le disciplina ai cann. 1095-1103.

Il can. 1095 tratta delle ipotesi di nullità matrimoniale concementi l'incapacità di uno o di entrambi i coniugi. La norma contiene tre fattispecie distinte: la prima, che si rinviene nel n. I del can. 1095, dispone che sono incapaci a contrarre matrimonio "coloro che mancano di sufficiente uso di ragione". Trattasi, come comunemente si ritiene, della vera e propria incapacità d'intendere e di volere, anche se non occorre che essa sia assoluta e totale, bastando una mera insufficienza.

I nn. 2 e 3 del can. 1095 disciplinano ipotesi d'incapacità più direttamente collegabili ai diritti e doveri che i coniugi danno ed accettano mutuamente all'atto della prestazione del consenso matrimoniale. Si tratta di coloro che, per cause di natura psichica, o difettano gravemente della discrezione di giudizio, della capacità di valutare criticamente quelli che sono "i diritti e i doveri matrimoniali essenziali" (n. 2), oppure "non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio" (n. 3). Le due ipotesi sovente si trovano tra loro connesse, finendo per costituire un'unica ipotesi d'incapacità al matrimonio, ed al matrimonio canonico in modo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT