I problemi pratici della libertà religiosa in una società multiculturale e in transizione. Gli enti ecclesiastici come problema pratico

AutoreGaetano Dammacco
Pagine11-26

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@1. Il diritto ecclesiastico come scienza pratica

Il diritto ecclesiastico, nonostante l'ambiguità nominale e contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, è una disciplina che non riguarda questioni astratte legate all'ambito delle chiese (e tanto meno della chiesa cattolica), né riguarda solo problemi teorici che esprimono una mera filosofia di vita dell'individuo, sebbene collegata con l'appartenenza a una confessione religiosa. Questa disciplina, definita in tal modo convenzionalmente, ha per oggetto l'insieme delle relazioni intersoggettive che hanno il loro fondamento nel fenomeno religioso e nelle scelte personali orientate dall'appartenenza religiosa, percepite e vissute dalle persone (fisiche e giuridiche, diversamente definite) interessate come bisogni imprescindibili. Proprio questa caratteristica di imprescindibilità finisce per orientare la vita degli individui, dei gruppi religiosi, delle confessioni religiose nel concreto dispiegarsi del quotidiano, facendo sorgere una domanda di giustizia, che concerne le azioni concrete sulle quali nascono i rapporti e sorgono i conflitti. Ne deriva che l'ambito della disciplina non solo non è Page 12 predeterminato in modo rigido, ma è di volta in volta definibile in relazione alle scelte concrete delle persone e dei cittadini e ai differenti ambiti di operatività, avendo come fattore unificante il dato genetico legato alla rilevanza personale e sociale del fenomeno religioso. In tal modo, la materia partecipa in modo tutto peculiare dei cambiamenti istituzionali e, quindi, la disciplina giuridica del fenomeno, quando è ritenuto socialmente rilevante, promana non solo dai poteri centrali della Repubblica, ma, in relazione alle specifiche competenze e poteri, da tutti i soggetti che, secondo la legge costituzionale di riforma del titolo V della Costituzione, costituiscono la Repubblica (Stato, Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane, art. 114 Cost.). Ciò per garantire la migliore tutela della libertà religiosa, diritto tipico della persona umana e valore che ne orienta i molteplici e concreti comportamenti.

@2. Domanda di giustizia e laicità del sistema repubblicano

La domanda di giustizia in senso oggettivo riguarda comportamenti e azioni concrete ed è correlata per un aspetto alla pretesa di riconoscimento e di rispetto dei diritti di tutti, così come garantiti dal sistema socio-giuridico, e per altro aspetto all'esigenza di perseguire risultati concreti corrispondenti ai diritti garantiti e vantati, indipendentemente dalla connotazione religiosa genetica.

In questa prospettiva, il nostro ordinamento non intende garantire il potere ecclesiastico, in una sorta di collateralismo confessionale, che accoglie senza senso critico tutte le rivendicazioni della parte religiosa (di qualunque religione essa sia) come preconcettualmente giuste, ma riconosce le pretese delle persone (fisiche e giuridiche) e dei cittadini, ancorché basate su opzioni religiose o spirituali, come socialmente rilevanti e, dunque, bisognevoli di disciplina giuridica. In questo senso, l'ordinamento e tutto il sistema socio-giuridico (cioè la Repubblica) Page 13 sono caratterizzati dall'attributo della laicità, definito, ancorché incidentalmente, dalla Corte costituzionale come principio supremo nelle sentenze n. 203 del 12 aprile 1989 e n. 13 del 14 gennaio 1991, la quale, fondandolo sugli articoli 2, 3, 19, 20, 7, 8 della Costituzione, tra le tante concezioni possibili ha scelto quella rispondente ad una visione interventista dello Stato come garante della eguale libertà religiosa tra tutte le confessioni e come tutore dell'equilibrio democratico. La laicità «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale», è, quindi, un attributo supremo della Repubblica democratica e, in quanto, tale viene partecipato a tutto il sistema e a tutte le sue istituzioni. In tale direzione, la laicità fonda la risposta al bisogno di giustizia sulla base delle scelte compiute autonomamente dall'ordinamento giuridico, secondo valutazioni di convenienza derivate dai valori costituzionali, mediate attraverso le concorrenti pressioni delle forze sociali e coordinate con una ratio nella quale si esprime l'insieme normativo. Pertanto, la domanda di giustizia e la corrispondente risposta dell'ordinamento non assumono un mero valore morale, bensì costituiscono una dinamica sociale, tipica di una società pluralista e multiculturale, che attende di essere soddisfatta anche nelle aule di giustizia.

Si tratta di una domanda concreta, che, incontrandosi con le finalità stesse dell'ordinamento repubblicano, si inserisce nel più ampio progetto di tutela della persona umana in tutte le sue manifestazioni.

@3. Problemi pratici della libertà e multiculturalismo

I processi socio-politici seguiti alla caduta del bipolarismo hanno conferito nuova complessità al sistema europeo e ciò ha prodotto i propri effetti anche all'interno dei differenti Page 14 sistemi nazionali, incidendo in modo ancor più evidente specie perché si sono verificati all'interno delle società occidentali che si andavano concependo come società aperte, cioè come società capaci di ammettere e accettare le differenze. Tuttavia, alcuni fenomeni si sono realizzati secondo modalità non previste e hanno messo in evidenza un livello di debolezza dei sistemi socio-giuridici non debitamente stimato, mettendo a nudo nuovi problemi.

Ad esempio, il crescente fenomeno migratorio, proveniente da uno spazio geopolitico sempre più esteso (e comprendente un sud del mondo che include i Paesi africani, sud-orientali ed orientali) ha dato consistenza alla tendenza a riprodurre all'interno delle comunità europee ospitanti insediamenti socio-culturali, comportamenti, bisogni (anche religiosi) tipici delle società di provenienza. Si tratta di manifestazioni e modi di vita non sempre compatibili con le tradizioni e le categorie culturali occidentali con le quali sovente si crea conflitto. Sicché, da un lato il carattere multiculturale della nostra società accetta le culture "altre", essendo ciò coerente con quei valori (espressi sia nei singoli articoli della Costituzione, segnatamente l'art. 19, sia nell'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, ratificata con L. n. 848/1955) -come il pluralismo, la democrazia e la libera manifestazione di pensiero, di coscienza e di religione - sui quali è fondato il nostro sistema socio-giuridico - dall'altro l'incontro di queste "alterità" crea conflitti nel concreto della quotidiana esperienza.

I conflitti riguardano l'impatto con i limiti all'esercizio del diritto di libertà religiosa, che possono derivare solo da espliciti provvedimenti di legge, come può essere la legge penale in generale, o da atti legislativi che riguardano la pubblica salute e incolumità, ovvero l'ordine pubblico, il buon costume, o la tutela delle situazioni giuridiche individuali.

Sussistono, poi, conflitti riguardanti l'esercizio del diritto...

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