Matrimonio religioso, pluralismo confessionale ed ordinamento dello Stato: matrimonio, separazione, divorzio

AutoreRoberta Santoro
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@1. Il matrimonio religioso con effetti civili

Fino al Concordato del 1929 il matrimonio religioso e quello civile erano considerati, ciascuno nel proprio ambito, su due piani distinti, per cui il credente se voleva attribuire rilevanza giuridica civile al proprio matrimonio religioso poteva stipulare entrambi i riti chi, al contrario, non credeva si limitava al secondo, dal momento che il solo matrimonio religioso non aveva alcun valore giuridico per l'ordinamento civile.

Tutto il sistema è stato innovato dal Concordato del 1929 che stabilisce all'art. 34 che: «lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili».

Contemporaneamente, con il codice civile del 1942 fu introdotto nella nostra legislazione un nuovo tipo di matrimonio, detto acattolico, per consentire ai seguaci degli altri culti ammessi nello Stato di poter celebrare il matrimonio dinanzi ai ministri dei rispettivi culti, previa l'osservanza delle formalità delle legge statali. Page 46

Cambiamenti vi sono stati anche con riferimento al matrimonio civile, sia con l'introduzione della legge sul divorzio del 1970 n. 898, sia con la riforma del diritto di famiglia del 1975 n. 151 che hanno rappresentato un momento di costante evoluzione sia sul piano sociale che su quello giuridico.

@2. Le pubblicazioni

L'art. 8.1 dell'Accordo stabilisce che: «Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale».

In sintesi, il matrimonio è sottoposto alle norme del diritto canonico, che assumono rilevanza nel nostro ordinamento ad una condizione ovvero che l'atto di matrimonio, una volta pub-bhcato, sia trascritto ed assume efficacia innanzi allo stato civile.

La pubblicazione costituisce il primo atto del procedimento di trascrizione ed assicura alle parti che una volta celebrato il matrimonio esso verrà trascritto.

Al fine della pubblicazione le parti devono presentare all'ufficiale dello stato civile i documenti richiesti dairart.87 ce; allo stesso ufficiale dello stato civile devono essere rese le dichiarazioni dirette ad accertare l'insussistenza degli impedimenti di parentela ed affinità, adozione e affiliazione previsti dall'art. 87 ce; inoltre, i nubendi devono presentare una richiesta scritta dal parroco perché l'ufficiale di stato civile sappia che quella pubblicazione è correlata alla trascrizione di un matrimonio canonico.

Nell'attuale sistema, in presenza di impedimenti inderogabili previsti dalla legge civile, la trascrizione non può avere luogo. Nel caso di sussistenza di tali impedimenti inderogabili, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla pubblicazione solamente quando le parti abbiano ottenuto l'autorizzazione del tribunale prevista per gli impedimenti di cui n. 3, 5, 6, 7, Page 47 8 e 9 dell'art. 87 ce. In mancanza di tale autorizzazione, le parti non possono chiedere la pubblicazione civile.

Una volta effettuata la pubblicazione e trascorsi tre giorni, non sussistendo impedimenti alla trascrizione, né opposizione alla stessa, l'ufficiale dello stato civile rilascia alle parti un certificato attestante che nulla osta alla trascrizione civile. In presenza di impedimenti, l'ufficiale di stato civile sospende la pubblicazione e ne da' comunicazione al parroco (art. 7, 2 comma, legge n. 847 del 1929).

@3. La trascrizione

L'art. 8.1...

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