Santa Sede, Stato Città del Vaticano ed ordinamento italiano

AutoreMaria Luisa Lo Giacco
Pagine87-98

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@1. Lo Stato Città del Vaticano

L'atto di fondazione dello Stato Città del Vaticano è costituito dal Trattato del Laterano, stipulato tra l'Italia e la Santa Sede l'II febbraio 1929. Il Trattato, insieme al Concordato e ad una Convenzione finanziaria, formano i Patti Late-ranensi, ai quali si richiama espressamente l'art. 7 della successiva Costituzione repubblicana, quando, dopo aver affermato l'indipendenza e sovranità della Chiesa Cattolica e dello Stato "ciascuno nel proprio ordine", affida ai Patti Lateranensi la regolazione dei loro rapporti. Sul significato giuridico del richiamo dei Patti nel testo costituzionale si è molto discusso in dottrina, ma ciò che adesso occorre sottolineare è il valore politico di tali Patti, con i quali si ricompone la frattura tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica determinatasi il 20 settembre 1870, con l'ingresso a Roma delle truppe italiane, la conclusione della vicenda storica (debellatio) dello Stato Pontificio, e quindi la fine del potere temporale dei papi e l'annessione della stessa Roma al Regno d'Italia come capitale.

Si risolveva in questo modo la ed. "Questione Romana" che aveva visto un'aperta ostilità tra il nuovo Stato unitario italiano ed il Sommo Pontefice che, chiusosi nei palazzi vaticani, Page 88 non intendeva riconoscere alcuna legittimità a quello che considerava un potere usurpatore. Una soluzione fu cercata dall'Italia con l'emanazione di una legge unilaterale, la ed legge delle Guarentigie del 13 maggio 1871, la quale riconosceva nel Papa un "sovrano personale" senza alcuna potestà territoriale. Al papa venivano lasciati in godimento alcuni palazzi in Roma (i palazzi vaticani, il Laterano, Castel Gan-dolfo....) che però rimanevano in proprietà dello Stato Italiano. La legge delle Guarentigie riconosceva inoltre altri diritti, come quello di legazione attiva e passiva, ma la soluzione da essa cercata non venne mai approvata dal Pontefice, che non accettava che la posizione della Chiesa nello Stato Italiano fosse determinata con una legge unilaterale.

La Questione Romana termina appunto l'Il febbraio 1929 con la stipulazione dei Patti Laternanensi.

Il Trattato del Laterano, dopo aver riconosciuto "la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo" (art. 2), attribuisce ad essa "la piena proprietà e la esclusiva potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano" (art. 3), del quale vengono individuati i confini.

Il nuovo Stato non è certamente uno Stato come gli altri. Alcune caratteristiche lo rendono particolare, sia per quanto riguarda la sua fisionomia, sia, soprattutto, per la particolare funzione che esso svolge, tanto che alcuni Autori, proprio alla luce di tali peculiarità, sono giunti a negarne la qualificazione giuridica di Stato.

Per quanto riguarda la fisionomia, lo Stato Città del Vaticano, con appena 0,4 kmq di territorio, è il più piccolo Stato del mondo.

E uno Stato enclave, nel senso che è completamente circondato dal territorio di un altro Stato, anzi di una città, Roma. Proprio questa sua caratteristica, unita all'esiguità del territorio, spiega la disciplina particolare prevista per i confini. Essi Page 898 sono interamente delimitati dalle mura vaticane, tranne la piazza San Pietro, che è aperta al pubblico ed il cui confine è costituito dalla linea immaginaria che collega i due bracci del colonnato del Bernini. In base all'art. 3, II co. del Trattato la piazza, pur essendo territorio vaticano, rimarrà aperta al pubblico, che potrà accedervi senza particolari autorizzazioni, ed alle autorità di polizia italiana, che però non potranno andare oltre i piedi della scalinata della Basilica di San Pietro. Al IV co. dello stesso articolo si prevede l'ipotesi della chiusura temporanea della piazza in caso di particolari cerimonie religiose: in questa ipotesi le forze di polizia italiane dovranno rimanere fuori dal confine, a meno che le autorità vaticane non chiedano espressamente che esse rimangano all'interno.

L'esiguità del territorio e la particolare collocazione geografica dello Stato Città del Vaticano giustificano inoltre quanto previsto dall'art. 6 del Trattato, secondo il quale l'Italia si impegna a fornire al Vaticano acque in proprietà, a costruire all'interno di essa una stazione ferroviaria collegata alle ferrovie italiane, a provvedere al collegamento diretto del Vaticano con gli altri Stati mediante le poste, i servizi telefonici, telegrafici, radiotelegrafici e radiotelefonici. Agli "aeromobili di qualsiasi specie" è proibito sorvolare il territorio dello Stato Città del Vaticano (art. 7, II co.).

Allo Stato Città del Vaticano, come a tutti gli altri Stati, compete una piena potestà giurisdizionale. Per quanto riguarda però la giurisdizione in materia penale, l'art. 22 del Trattato stabilisce che, su richiesta della Santa Sede e dietro formale delegazione, che può essere data per singoli casi o in...

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