DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 188 - Regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell''articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0207)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, concernente riconoscimento dell'Aero Club d'Italia quale Ente morale;

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005, con cui e' stato approvato il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia e degli Aero Club locali;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

Ritenuta la necessita' di procedere al riordino degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 marzo 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Aero club d'Italia

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche allo statuto dell'Aero club d'Italia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 febbraio 2005, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

  1. riduzione dei membri componenti il Consiglio federale a cinque unita' in conformita' alla normativa vigente;

  2. soppressione del membro supplente del collegio dei revisori dei conti;

  3. previsione della possibilita' del rinnovo del mandato del Presidente dell'ente per due mandati consecutivi dopo il primo;

  4. trasferimento dei compiti di vigilanza sull'ente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale, in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono state trasferite le competenze in materia di sport.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400, cosi' recita:

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari

.

- Il regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452 concernente il riconoscimento dell'Aero Club d'Italia quale Ente morale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dell'11

settembre 1926.

- La legge 29 maggio 1954, n. 340, recante il riordinamento dell'Aero Club d'Italia, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1954, n. 145.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

20 ottobre 2004 recante «Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia - Nuovo Statuto tipo degli Aero club locali -

Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche» e' stato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 11 gennaio 2005, n. 7.

- Si riporta il testo dei commi 634 e 635 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31

ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei

Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno

2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30

per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634

sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge

28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo art. 14

.

- L'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cosi' recita:

Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50

unita', con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste...

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