DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1997, n. 250 - Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)

Coming into Force01 Agosto 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/07/31/097G0285/CONSOLIDATED/20101112
Published date31 Luglio 1997
Enactment Date25 Luglio 1997
Official Gazette PublicationGU n.177 del 31-07-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 48, 49, 50 e 52, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'articolo 11, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il prescritto parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile

  1. E' istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

  2. L'E.N.A.C. e' sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione.

  3. L'E.N.A.C. e' trasformato in ente pubblico economico non oltre il 31 luglio 1999.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

F u n z i o n i

  1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), salvo quanto previsto nel comma 2, esercita le funzioni amministrative e tecniche gia' attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) ed all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) ed in particolare provvede ai seguenti compiti:

    1. regolamentazione tecnica ed attivita' ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonche' tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza;

    2. razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati;

    3. attivita' di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attivita' di assistenza al volo;

    4. rapporti con enti, societa' ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;

    5. istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione;

    6. definizione e controllo dei parametri di qualita' dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

    7. regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonche' eventuale partecipazione all'attivita' di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategicoeconomico.

  2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonche' funzioni di supporto, nel settore dell'aviazione civile, all'attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 94/56/CE.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione alle funzioni attribuite, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo al Dipartimento dell'aviazione civile.

Art 3.

Contratto di programma

  1. Entro sei mesi dalla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, stipula con l'E.N.A.C. un contratto di programma, che e' rinnovato con cadenza triennale.

  2. Il contratto di programma, oltre a definire i limiti dell'esercizio delle funzioni in relazione alle attribuzioni esercitate dall'E.N.A.C. secondo le previsioni dell'articolo 2, in particolare, disciplina:

  1. i servizi che l'Ente svolge in proprio e quelli che possono essere concessi in appalto o in gestione a terzi;

  2. le prestazioni relative ai servizi istituzionali affidati all'Ente;

  3. gli obiettivi e i parametri di qualita' dei servizi resi all'utenza;

  4. i rapporti con enti, societa' e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;

  5. l'attivita' di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo;

  6. la partecipazione dell'Ente all'attivita' di predisposizione normativa, anche per l'adeguamento della legislazione nazionale del settore ai parametri concordati in sede comunitaria e internazionale;

  7. l'eventuale erogazione di contributi, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, diretti ad assicurare l'equilibrio economico della gestione di aeroporti con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale o turistico ovvero strategicoeconomico.

Art 4.

Organi dell'Ente

  1. Sono organi dell'E.N.A.C.:

    1. il presidente;

    2. il consiglio di amministrazione;

    3. il collegio dei revisori dei conti;

    4. il direttore generale.

  2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacita' ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica quattro anni e la nomina e' rinnovabile una sola volta.

  3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sei membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti e' rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.

  4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, rimane in carica quattro anni ed e' composto da tre membri effettivi, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del tesoro, e tre membri supplenti.

  5. Il direttore generale e' nominato, per la durata di cinque anni con possibilita' di conferma per non piu' di una volta, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed e' scelto tra soggetti di comprovata capacita' tecnicogiuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unita' di indirizzo tecnicoamministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuita' e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il direttore generale e' coadiuvato da un vice direttore generale. La nomina, il conferimento delle relative funzioni, i parametri di determinazione degli emolumenti sono attribuiti dal consiglio di...

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