LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1404 - Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale

Coming into Force12 Gennaio 1957
Enactment Date04 Dicembre 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/12/28/056U1404/CONSOLIDATED/20091214
Published date28 Dicembre 1956
Official Gazette PublicationGU n.325 del 28-12-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non piu' perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilita' concreta di attuare i piropi fini statutari, devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalita' stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari.

I provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti di cui al comma precedente, e le relative norme di attuazione sono promossi dal Ministro per il tesoro ed emanati con decreto Presidenziale.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro a mezzo di speciale Ufficio liquidazioni.

Art 2.

Il Ministro per il tesoro puo', con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avocare a se' ed affidare all'Ufficio di cui all'articolo precedente le operazioni di liquidazione degli enti indicati nel precedente articolo che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione.

I liquidatori degli enti di cui al comma precedente cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che evoca al Ministero del tesoro la prosecuzione delle liquidazioni. Entro tale data, devono consegnare all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero stesso, le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari e il rendiconto della loro intera gestione.

In base al presentato rendiconto della gestione ed alle risultanze di questa il Ministro, con provvedimento discrezionale, determina il compenso dovuto al liquidatore o ai liquidatori cessati.

Art 3.

Per gli enti posti in liquidazione, ai sensi del primo comma dell'art. 1, l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti nonche' i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio od all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Il Ministro per il tesoro esercita, ove ne riscontri gli estremi, l'azione di resa, di conto e quella di responsabilita' verso gli amministratori e i liquidatori per fatti inerenti alla gestione degli enti di cui la liquidazione sia affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1.

Art 4.

Quando il Ministro per il tesoro non ritenga - per motivi eccezionali - di assumere direttamente la liquidazione degli enti di cui all'art. 1, promuove dal Ministero competente la nomina di un commissario liquidatore.

Art 5.

Il Ministro per il tesoro puo', con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilire un termine per la chiusura della liquidazione degli enti previsti dall'art. 1 per i quali non abbia evocato la procedura di liquidazione ai sensi di legge.

Nello stesso provvedimento e' fissato il termine entro il quale il liquidatore e' tenuto a presentare al Ministero del tesoro il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attivita' svolta.

Nei casi in cui non sia possibile chiudere la gestione di liquidazione nei termini stabiliti, il Ministro per il tesoro, con successivo provvedimento, dispone l'assunzione della liquidazione o la prosecuzione della medesima nelle forme e con le modalita' alle quali era anteriormente soggetta. Si applica anche alle liquidazioni di cui all'art. 4 e al presente articolo la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2.

Art 6.

Nelle societa' in cui lo Stato abbia la proprieta' dell'intero capitale o della maggioranza di esso, il Ministro per il tesoro puo' con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a se' e alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facolta' che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonche' per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle societa', la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilita' contro amministratori e liquidatori.

Art 6.

Nelle societa' controllate dallo Stato, il Ministro per il tesoro puo' con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a se' e alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facolta' che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonche' per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle societa', la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilita' contro amministratori e liquidatori.

Art 7.

La vigilanza sulle...

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