LEGGE 29 maggio 1954, n. 340 - Riordinamento dell'Aero Club d'Italia

Coming into Force13 Luglio 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/06/28/054U0340/CONSOLIDATED/20091214
Published date28 Giugno 1954
Enactment Date29 Maggio 1954
Official Gazette PublicationGU n.145 del 28-06-1954
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'Aero Club d'Italia, eretto in ente morale con regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, ha il fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attivita' che nel campo aeronautico turistico-sportivo persone, associazioni, societa', istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stato italiano.

L'Aero Club d'Italia e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa.

Art 2.

L'Aero Club d'Italia esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento.

Le pubbliche manifestazioni aeronautiche a carattere internazionale sono organizzate esclusivamente dall'Aero Club d'Italia.

L'Aero Club d'Italia puo' delegare agli enti ad esso federati le attribuzioni di cui ai commi precedenti.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni aeronautiche debbono essere inviate all'Aero Club d'Italia, che provvede a richiedere il nulla osta del Ministero della difesa e l'autorizzazione del prefetto o del Ministero dall'interno, a seconda che la manifestazione interessi il territorio di una o piu' province.

Art 3.

L'importazione temporanea nel territorio dello Stato degli aeromobili da turismo, loro parti e accessori di bordo puo' essere consentita su presentazione di speciali documenti denominati carnets de passages en douane, rilasciati dalla Federazione aeronautica internazionale, e, per essa, dall'ente federato dello Stato da cui l'aeromobile proviene. La garanzia a favore dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dei di ritti dovuti nell'eventualiti di mancata riesportazione e' prestata dall'Aero Club d'Italia.

Art 4.

Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'aviazione privata, gli aeroinobili iscritti presso l'Aero Club d'Italia godono delle speciali concessioni stabilite dal Ministro per la difesa, nei limiti della sua competenza, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art 5.

A titolo di concorso nelle spese afferenti alle funzioni...

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