IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 13, terzo comma;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 marzo 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Personale volontario
Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' costituito da:
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vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre
1970, n. 996, di seguito denominati "vigili volontari a domanda";
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ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della
legge 8 dicembre 1970, n. 996, di seguito denominati "vigili
volontari ex ausiliari di leva".
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Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed e' chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 13 maggio 1961, n. 469.