DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2000, n. 362 - Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Coming into Force22 Dicembre 2000
End of Effective Date08 Aprile 2004
Enactment Date02 Novembre 2000
Published date07 Dicembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/12/07/000G0413/CONSOLIDATED/20040325
Official Gazette PublicationGU n.286 del 07-12-2000
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 13, terzo comma;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;

Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 marzo 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Personale volontario

  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' costituito da:

    1. vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre

      1970, n. 996, di seguito denominati "vigili volontari a domanda";

    2. ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della

      legge 8 dicembre 1970, n. 996, di seguito denominati "vigili

      volontari ex ausiliari di leva".

  3. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed e' chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 FEBBRAIO 2004, N. 76

Art 2.

Elenchi del personale volontario

  1. In ogni comando provinciale sono istituiti due elenchi del personale volontario denominati A e B:

  1. nell'elenco A e' iscritto il personale volontario per le esigenze operative del comando provinciale;

  2. nell'elenco B e' iscritto il personale volontario per le esigenze operative dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, di

cui all'articolo 10 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 FEBBRAIO 2004, N. 76

Art 3.

Qualifiche

  1. Per il personale volontario iscritto nell'elenco A e' prevista la qualifica unica di vigile volontario.

  2. Per il personale volontario iscritto nell'elenco B sono previste le seguenti qualifiche: a) funzionario tecnico antincendi volontario; b) capo reparto volontario; c) capo squadra volontario; d) vigile volontario.

  3. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilita', previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attivita' inerenti al soccorso.

  4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilita', ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 FEBBRAIO 2004, N. 76

Art 4.

Contingente del personale volontario

  1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 2 e' determinato come segue: a) un funzionario tecnico antincendi volontario; b) un capo reparto volontario; c) quattro capi squadra volontari; d) almeno dieci vigili volontari.

Art 4.

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Capo II Reclutamento
Art 5.

Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari

  1. I funzionari tecnici antincendi volontari sono reclutati, nei limiti del contingente di cui all'articolo 4, tra coloro che ne facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana;

    b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o perito industriale ed equipollenti; c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

    d) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente decreto, a

    cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a

    tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

    e) eta' non inferiore agli anni ventidue e non superiore a quaranta anni;

    f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; g) godimento dei diritti politici;

    h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

    i) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

    n. 29, e successive modificazioni; j) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

  2. Puo' presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi, il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto, in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). In tal caso non trova applicazione il limite massimo di eta' previsto dal comma 1, lettera e), del presente articolo.

  3. Gli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari devono presentare l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza.

  4. Nell'ipotesi di presentazione delle domande in numero superiore a quello dei posti disponibili, l'amministrazione, ai fini del reclutamento e dell'iscrizione nell'elenco B dei funzionari tecnici antincendi volontari, procedera' secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art 5.

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Art 6.

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

  1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

    1. specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio d'istituto; d) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

    2. idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente

      regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che

      possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio

      sanitario nazionale;

    3. eta' non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;

    4. residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; h) godimento dei diritti politici;

    5. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

    6. possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, di cui all'articolo 36, sesto comma, del decreto legislativo 3 febbraio

      1993, n. 29, e successive modificazioni; k) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

  2. Entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dagli elenchi del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di eta', fissato dalla normativa vigente a quarantacinque anni, i vigili volontari ex ausiliari di leva possono presentare la domanda di iscrizione quali vigili volontari nell'elenco A o nell'elenco B, conservando l'anzianita' conseguita.

  3. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi A o B di cui all'articolo 3, gli aspiranti vigili volontari di cui al comma 1 devono indicare, nell'istanza di iscrizione, da presentarsi esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza, se intendano prestare la propria attivita' per le esigenze operative del comando provinciale ovvero presso i distaccamenti volontari e i posti di vigilanza.

  4. I vigili volontari ex ausiliari di leva sono iscritti d'ufficio nell'elenco A ed hanno la facolta' di optare per l'iscrizione nell'elenco B.

  5. Per l'iscrizione nell'elenco B, il personale volontario deve possedere il domicilio effettivo nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento di cui chiede di far parte. In assenza di detto requisito il capo distaccamento deve rappresentare al competente comando provinciale la possibilita' di impiego effettivo nel servizio istituzionale.

Art 6.

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Art 7.

Reclutamento ed iscrizione negli elenchi del personale volontario, del personale permanente cessato volontariamente dal servizio

  1. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici antincendi volontari possono, altresi', essere reclutati a domanda, nei limiti del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale...

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