REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 699 - Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Coming into Force15 Luglio 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/06/30/042U0699/CONSOLIDATED/20060405
Enactment Date16 Marzo 1942
Published date30 Giugno 1942
Official Gazette PublicationGU n.152 del 30-06-1942 - Suppl. Ordinario n. 152
PARTE PRIMA PERSONALE PERMANENTE
TITOLO I STATO GIURIDICO
CAPO I Reclutamento.
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 12 e 17 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, contenente nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

Il Ministero dell'interno, mediante apposito bando da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero, indice annualmente il concorso per il reclutamento dei vigili del fuoco permanenti, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

E' in facolta' del Ministero dell'interno di ripartire i posti messi a concorso tra tutte o alcune delle specialita' di mestiere di cui all'art. 2.

Il contingente degli allievi da ammettersi annualmente alla Scuola centrale sara' stabilito di concerto col Ministro per le finanze.

Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 12 e 17 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, contenente nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 2.

Per partecipare al concorso di cui all'art. 1, i concorrenti, oltre che in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, debbono:

  1. avere compiuto 21 anni di eta';

  2. esercitare uno dei seguenti mestieri: muratore, falegname, carpentiere, autista, meccanico (aggiustatore, tornire, forgiatore, tubista, stagnino, motorista, ecc.), elettricista, verniciatore, sellaio, tappezziere, o altri che, secondo le necessita', potranno essere stabiliti nel bando;

  3. avere statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,80;

  4. avere sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito o da Corpi militarmente organizzati, ne' destituiti da pubblici uffici, ed appartenere a famiglie di buona reputazione. Qualora siano coniugati, il requisito della buona condotta e della buona reputazione e' richiesto rispettivamente per la moglie e per la famiglia di lei;

  5. non avere subito condanne penali per delitti dolosi;

  6. non essere stati riformati dal Regio Esercito, ne' rimandati da Corpi militarmente organizzati, per infermita' o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

I requisiti richiesti debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'eta', di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 3.

Il Ministro per l'interno, con decreto non motivato e insindacabile, puo' negare l'ammissione al concorso.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno forniti, a cura dei Comandi dei corpi vigili del fuoco, del biglietto ferroviario di 3ª classe e dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita, muniti di documento di identificazione, presso la Scuola centrale di istruzione per allievi vigili del fuoco in Roma, ave saranno accasermati per tutta la durata del concorso.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 4.

Prima dell'inizio delle prove di esame, gli aspiranti ammessi al concorso saranno sottoposti all'accertamento definitivo della idoneita' fisica, a mezzo di apposita Commissione medica, che sara' presieduta dall'ispettore sanitario del Servizio antincendi e composta di due medici nominati dal Ministero dell'interno.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 5.

Le prove di esame hanno luogo presso la Scuola centrale per allievi vigili del fuoco, in base ai programmi di cui all'allegato A, che sara' vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.

Per la prova scritta di italiano sono assegnate ai concorrenti non piu' di quattro ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i concorrenti debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

La prova orale ha la durata di mezz'ora.

Il saggio di mestiere non deve durare piu' di quattro ore.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 6.

Il giudizio sugli esami e' dato da una Commissione nominata dal Ministro per l'interno.

Essa e' presieduta dal comandante delle Scuole centrali per allievi ufficiali e allievi vigili del fuoco o da chi ne fa le veci, e composta:

dall'ufficiale piu' anziano preposto alla Scuola centrale per allievi vigili del fuoco o da altro ufficiale addetto alla Scuola stessa:

da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco di grado non inferiore all'8°;

da un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero dell'interno, di...

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