LEGGE 28 novembre 1996, n. 609 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto

Coming into Force01 Dicembre 1996
Published date30 Novembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/11/30/096G0637/ORIGINAL
Enactment Date28 Novembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.281 del 30-11-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 47, 2 aprile 1996, n. 185, 3 giugno 1996, n. 305, e 2 agosto 1996, n. 406.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 novembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

NAPOLITANO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: FLICK

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1

OTTOBRE 1996, N. 512.

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis (Personale dell'area del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per le esigenze connesse alle attivita' di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'inquadramento, a copertura delle vacanze di organico esistenti e, ove occorra, in soprannumero riassorbibile con le future vacanze, nei profili professionali dell'area del supporto amministrativo-contabile del personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' nel limite massimo di dieci unita', del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, abbia prestato servizio presso uffici dipendenti dal Ministero dell'interno in posizione di comando per un periodo continuativo non inferiore ad un anno.

  1. Ai fini indicati nel...

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