DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 512 - Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto

Coming into Force03 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/02/096G0540/CONSOLIDATED/20181106
Enactment Date01 Ottobre 1996
Published date02 Ottobre 1996
Official Gazette PublicationGU n.231 del 02-10-1996
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'adeguamento degli organici e il potenziamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per razionalizzare l'impiego del relativo personale nei servizi d'istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita', per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto-legge:

Art 1.

Incremento e ripianamento degli organici

  1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico e' aumentato di 495 unita', ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

  2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1998 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine, detta graduatoria avra' validita' triennale.

  3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  4. Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione puo' disporre procedure di mobilita' in deroga ai tempi di permanenza nella sede previsti per il personale di nuova assunzione dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

  5. Per assicurare la continuita' del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei puo' essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni.

  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul "reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", in attuazione dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

  7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art 1.

Incremento e ripianamento degli organici

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.

  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.

  3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.

  5. Per assicurare la continuita' del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei puo' essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni.

  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.

  7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art 1.

Incremento e ripianamento degli organici

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.

  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.

  3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi...

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